Regolamento della Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale
Art. 37
In vigore dal 25 apr 1961
Le votazioni hanno luogo nelle sedi di Ispettorato e nelle sedi di Ufficio interurbano non sede di Ispettorato.
Il personale delle stazioni amplificatrici e quello di altri organi non compresi tra gli uffici indicati al primo comma è aggregato al più vicino ufficio sede di seggio.
La Commissione centrale elettorale ha peraltro la facoltà, nel caso di località notevolmente lontane dal più vicino seggio elettorale o per altri eccezionali motivi, di provvedere, in sedi non comprese in quelle indicate nel primo comma, all'istituzione di particolari seggi.
Per gli uffici centrali, nonché per gli uffici periferici con rilevante numero di elettori, la Commissione centrale elettorale ha la facoltà di provvedere alla istituzione di più seggi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-07-18;688#art-rdc-37