Regolamento della Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale
Art. 41
In vigore dal 25 apr 1961
La votazione ha luogo a mezzo di scheda unica.
La scheda è consegnata dal Presidente del seggio a ciascun elettore all'atto della votazione.
L'elettore esprime il suo voto a favore di un candidato appartenente alla carriera direttiva, di uno appartenente alla carriera di concetto e di uno della carriera esecutiva o ausiliaria, indipendentemente dalla lista in cui i candidati stessi sono inclusi.
Il voto è espresso mediante crocetta ed altro segno tracciato accanto al nominativo dei candidati prescelti.
Sono nulli i voti espressi a favore di più di un candidato della medesima carriera o gruppo di carriere; restano peraltro validi i voti espressi nelle medesime schede a favore di un solo candidato per ciascuna altra carriera o gruppo di carriere.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-07-18;688#art-rdc-41