Regolamento della Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale
Art. 45
In vigore dal 25 apr 1961
La Commissione centrale elettorale, previa decisione
delle contestazioni, procede allo scrutinio generale della votazione sulla base dei verbali ricevuti dai seggi elettorali.
A cura della medesima Commissione centrale, le risultanze degli scrutini parziali e di quello generale sono riportate in apposito verbale, e di esse dovrà essere data pubblica notizia a mezzo di avviso da affiggersi presso gli uffici nei quali si è svolta la votazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-07-18;688#art-rdc-45