Regolamento della Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale
Art. 47
In vigore dal 25 apr 1961
Ritenuti definitivi per mancata presentazione di
ricorsi o a seguito di decisione sui medesimi risultati delle elezioni, la Commissione centrale elettorale ne da comunicazione al Ministro per le poste e le telecomunicazioni, allegando alla comunicazione stessa i verbali delle proprie sedute.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-07-18;688#art-rdc-47