Art. 47
Regolamento della Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale

Art. 47

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In vigore dal 25 apr 1961
Ritenuti definitivi per mancata presentazione di ricorsi o a seguito di decisione sui medesimi risultati delle elezioni, la Commissione centrale elettorale ne da comunicazione al Ministro per le poste e le telecomunicazioni, allegando alla comunicazione stessa i verbali delle proprie sedute.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-07-18;688#art-rdc-47