Regolamento della Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale

Art. 44

In vigore dal 25 apr 1961
Si intendono eletti i tre candidati, rispettivamente della carriera direttiva, della carriera di concetto e di quella esecutiva o ausiliaria, che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti tra appartenenti alla medesima carriera, prevale il candidato che riveste o abbia rivestito qualifica più elevata, a parità di qualifica è prescelto il candidato più anziano di età.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-07-18;688#art-rdc-44

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