Art. 1
In vigore dal 20 ott 1949
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 134, riguardante l'istituzione di un fondo destinato ad integrare il trattamento di quiescenza del personale telefonico statale;
Visto l' del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262 e la legge 12 luglio 1949, n. 386;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con i Ministri per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico.
È approvato nel testo allegato, firmato dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni, il regolamento della Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale, istituita dall' del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 134, per la gestione di un fondo speciale destinato ad integrare il trattamento di quiescenza del suddetto personale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 18 luglio 1949
EINAUDI
DE GASPERI - JERVOLINO
- PELLA - FANFANI
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1949
Atti del Governo, registro n. 29, foglio n. 161. - FRASCA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-07-18;688#art-rd-1