Regolamento della Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale
Art. 2
In vigore dal 20 ott 1949
Ai fini del presente regolamento si intende per "personale telefonico statale" il personale che è stato assunto in servizio dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici, dal 1 luglio 1925 al 31 maggio 1948 e che a quest'ultima data rivestiva la qualifica di personale "a stipendio" oppure "a paga giornaliera", oppure "del quadro speciale".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-07-18;688#art-rdc-2