Regolamento della Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale

Art. 2

In vigore dal 20 ott 1949
Ai fini del presente regolamento si intende per "personale telefonico statale" il personale che è stato assunto in servizio dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici, dal 1 luglio 1925 al 31 maggio 1948 e che a quest'ultima data rivestiva la qualifica di personale "a stipendio" oppure "a paga giornaliera", oppure "del quadro speciale".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-07-18;688#art-rdc-2

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