Regolamento della Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale
Art. 45
45 / 48In vigore dal 25 apr 1961
La Commissione centrale elettorale, previa decisione
delle contestazioni, procede allo scrutinio generale della votazione sulla base dei verbali ricevuti dai seggi elettorali.
A cura della medesima Commissione centrale, le risultanze degli scrutini parziali e di quello generale sono riportate in apposito verbale, e di esse dovrà essere data pubblica notizia a mezzo di avviso da affiggersi presso gli uffici nei quali si è svolta la votazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-07-18;688#art-rdc-45