Art. 45
Regolamento della Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale

Art. 45

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In vigore dal 25 apr 1961
La Commissione centrale elettorale, previa decisione delle contestazioni, procede allo scrutinio generale della votazione sulla base dei verbali ricevuti dai seggi elettorali. A cura della medesima Commissione centrale, le risultanze degli scrutini parziali e di quello generale sono riportate in apposito verbale, e di esse dovrà essere data pubblica notizia a mezzo di avviso da affiggersi presso gli uffici nei quali si è svolta la votazione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-07-18;688#art-rdc-45