Regolamento della Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale
Art. 36
In vigore dal 25 apr 1961
La Commissione centrale elettorale, mediante avviso pubblicato negli albi degli uffici sedi della votazione, rende nota la data, l'orario e la sede in cui deve svolgersi la votazione stessa.
La Commissione centrale, elettorale provvede a comunicare i dati di cui sopra ai pensionati aventi diritto a voto, mediante lettera raccomandata inviata a domicilio.
La pubblicazione e la comunicazione previste dai primi due comma del presente articolo devono essere effettuate almeno venti giorni prima della data fissata per le elezioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-07-18;688#art-rdc-36