Regolamento della Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale
Art. 35
In vigore dal 25 apr 1961
Le organizzazioni del personale a carattere nazionale
ed a rappresentanza unitaria possono presentare una lista di candidati composta di tre nominativi appartenenti, o che abbiano appartenuto, rispettivamente, uno alla carriera direttiva, uno alla carriera di concetto ed uno a quella esecutiva o ausiliaria.
I candidati non possono essere compresi in più liste.
Le liste suddette, corredate dalle dichiarazioni d'accettazione dei candidati, devono essere presentate alla Commissione centrale elettorale nel termine da questa fissato.
Nei cinque giorni successivi a tale data, la Commissione centrale elettorale, accertata la sussistenza delle condizioni volute, dispone la pubblicazione delle liste mediante affissione per almeno sette giorni negli albi degli uffici sedi di votazione e ne cura la stampa sulle schede di votazione secondo l'ordine di presentazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-07-18;688#art-rdc-35