Regolamento della Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale
Art. 31
In vigore dal 25 apr 1961
Per la elezione dei rappresentanti del personale
telefonico, prevista dall', è costituita, in occasione d'ogni elezione, una Commissione centrale elettorale composta di cinque membri nominati dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni fra il personale in attività di servizio o a riposo iscritto alla Cassa Integrativa.
Almeno uno dei membri deve avere, ed aver avuto, qualifica non inferiore ad Ispettore generale, ed equiparata. Il più elevato in grado, o, in caso di parità, il più anziano, esercita la funzione di presidente.
Svolge le funzioni di segretario un funzionario avente qualifica non inferiore a quella di consigliere di prima classe ed equiparata.
La Commissione centrale elettorale ha i compiti previsti dagli articoli che seguono e in genere tutti quelli necessari per lo svolgimento delle operazioni elettorali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-07-18;688#art-rdc-31