Regolamento della Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale
Art. 26
In vigore dal 20 ott 1949
I sussidi straordinari di cui all', comma secondo, del presente regolamento, possono essere corrisposti, nei limiti della somma globale prevista dal comma seguente, al personale della cessata Direzione generale dei servizi elettrici e precisamente:
a) a coloro che sono stati dispensati dal servizio dal regime fascista per motivi politici, prima e dopo il 1 luglio 1925;
b) a coloro che dopo il 1 luglio 1925, non siano stati mantenuti in servizio, per qualsiasi ragione, alla cessazione del comando previsto dall' del regio decreto-legge 25 settembre 1924, n. 1460, convertito nella legge 10 dicembre 1925, n. 2210, nè dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici, nè dalle Società telefoniche concessionarie di zona, nè siano stati assunti da altre Amministrazioni statali od Enti pubblici;
c) a coloro che durante l'anno di comando siano stati dispensati dal servizio ai sensi dell' del regio decreto-legge 5 aprile 1925, n. 431, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e del regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 36, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898.
La somma globale da destinare all'erogazione dei sussidi straordinari è determinata per ciascun esercizio, dal Comitato di amministrazione, in rapporto alla disponibilità del fondo, a norma dell' del presente regolamento. Entro i limiti di detta somma globale, il Comitato stabilisce la misura dei singoli sussidi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-07-18;688#art-rdc-26