Regolamento della Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale
Art. 25
In vigore dal 20 ott 1949
Per ottenere la liquidazione degli assegni integrativi e della indennità di buona uscita l'interessato deve presentare domanda alla Segreteria del comitato di amministrazione della Cassa, allegando:
1) una copia del decreto di collocamento a riposo, o di dispensa, o di destituzione o di altro provvedimento che implichi cessazione del rapporto di impiego;
2) una copia dello stato di servizio comprendente anche il periodo di servizio eventualmente prestato presso la Direzione generale dei servizi elettrici, cessata il 1 luglio 1925 e presso le Società telefoniche concessionarie di zona.
La domanda deve essere presentata:
a) entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, da coloro che a tale data siano già stati collocati in quiescenza;
b) entro tre mesi dalla data della cessazione del rapporto d'impiego, da coloro per i quali detta cessazione si verifica dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.
Negli stessi termini di cui alle lettere a) e b) del presente articolo, deve essere presentata la domanda dai superstiti che abbiano diritto agli assegni integrativi o alla indennità di buona uscita. Tuttavia il Comitato di amministrazione può, con motivata deliberazione, accogliere domande presentata dopo la scadenza dei termini stabiliti dal presente articolo, ma in tal caso gli assegni integrativi continuativi decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-07-18;688#art-rdc-25