Regolamento della Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale
Art. 23
In vigore dal 20 ott 1949
I servizi non di ruolo resi con qualsiasi qualifica presso l'Azienda di Stato per i servizi telefonici anteriormente all'assunzione nella categoria di personale "a stipendio" oppure "a paga giornaliera" oppure del "quadro speciale" sono computati ai fini della liquidazione degli assegni integrativi qualora siano stati riscattati dagli interessati presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.
I servizi di cui al precedente comma che non siano stati riscattati possono riscattarsi presso la Cassa integrativa di previdenza con le stesse norme e modalità vigenti per il riscatto dei servizi presso l'istituto suddetto senza peraltro il limite massimo di dodici anni previsto dal relativo regolamento. In tal caso il contributo di riscatto viene versato alla Cassa predetta ed i servizi relativi sono computati agli effetti della liquidazione degli assegni integrativi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-07-18;688#art-rdc-23