Regolamento della Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale
Art. 18
In vigore dal 20 ott 1949
Nei casi in cui, ai sensi delle disposizioni vigenti per i dipendenti civili dello Stato, sarebbe spettata la liquidazione della pensione privilegiata, diretta o di riversibilità, gli assegni integrativi previsti dal presente regolamento possono essere accordati fino alla concorrenza dell'ammontare di tale pensione, applicando le detrazioni previste dai precedenti , nonché quella del trattamento di infortunio eventualmente spettante.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-07-18;688#art-rdc-18