Regolamento della Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale

Art. 17

In vigore dal 20 ott 1949
Gli assegni di integrazione previsti dal presente regolamento spettano anche alla vedova ed agli orfani, in favore dei quali è ammesso il trattamento di reversibilità ai sensi del testo unico delle leggi sulle pensioni 31 febbraio 1895, n. 70, e successive aggiunte e modificazioni. Detti assegni sono liquidati con le norme degli del presente regolamento senza peraltro operare la detrazione prevista negli articoli medesimi nei casi in cui essa sia stata già fatta in precedenza sul corrispondente assegno integrativo diretto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-07-18;688#art-rdc-17

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