Regolamento della Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale

Art. 21

In vigore dal 20 ott 1949
Agli effetti della liquidazione degli assegni integrativi si considerano i servizi resi presso l'Azienda di Stato per i servizi telefonici con qualifica di personale "a stipendio" oppure "a paga giornaliera, o del quadro speciale", applicando per analogia le norme che regolano la valutazione dei servizi, ai fini di pensione, degli impiegati civili dello Stato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-07-18;688#art-rdc-21

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Art. 21 Approvazione del regolamento della Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale. — Testo vigente | Portale Normativo