Regolamento della Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale
Art. 34
In vigore dal 25 apr 1961
Gli estratti degli elenchi, con congruo anticipo sulla data fissata, per la elezione, sono pubblicati mediante affissione per sette giorni nell'albo degli uffici sede di votazione.
Contro il contenuto degli estratti è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse alla Commissione.
centrale elettorale, nel termine di cinque giorni dallo ultimo giorno di pubblicazione, per omissione, per iscrizione non dovuta, o per duplicazione.
La Commissione centrale elettorale decide nel termine di giorni cinque dalla presentazione del ricorso.
La decisione è immediatamente comunicata al ricorrente.
A seguito della decisione, la Commissione centrale elettorale provvede a modificare, se del caso, l'elenco generale e i relativi estratti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-07-18;688#art-rdc-34