Regolamento della Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale
Art. 30
30 / 48In vigore dal 20 ott 1949
Il presente regolamento, in quanto non sia diversamente disposto dai singoli articoli, entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
JERVOLINO
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-07-18;688#art-rdc-30