Art. 30
Regolamento della Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale

Art. 30

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In vigore dal 20 ott 1949
Il presente regolamento, in quanto non sia diversamente disposto dai singoli articoli, entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni JERVOLINO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-07-18;688#art-rdc-30