Art. 28
Regolamento della Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale

Art. 28

28 / 48
In vigore dal 20 ott 1949
Il contributo previsto dall' del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 134, a carico dei dipendenti dell'Azienda di Stato per I servizi telefonici, è determinato in misura pari a quella delle ritenute in conti entrate tesoro e del contributo a favore dell'Opera di previdenza, dovuti dagli impiegati civili dello Stato, salvo detrazione dei contributi che il personale di categoria "a paga giornaliera" versa all'Istituto nazionale della previdenza sociale. Il contributo è riscosso mediante ritenuta sugli stipendi ed è versato alla Cassa integrativa di cui al presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-07-18;688#art-rdc-28