Art. 19

In vigore dal 15 giu 1949
La Commissione, su richiesta dell'Ente nazionale serico, determina i criteri e le modalità per acquisire le denunce di cui all' del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 662, e accertarne la veridicità; in presenza di situazioni particolari aventi riferimento a vendite in esportazione non effettuate direttamente dagli industriali filandieri saranno determinati, con la stessa procedura, i criteri e le modalità di applicazione dell' del su menzionato decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 662. L'Ente nazionale serico, sulla base delle denunce ricevute, determina le quote percentuali che sul ricavo della vendita della seta all'interno ed all'estero sono devolute allo Stato, ai produttori di bozzoli, agli industriali filandieri ed al fondo di cui all' del suddetto decreto legislativo e ne dà subito notifica ai venditori interessati. Entro quindici giorni dalla data di tale notifica, il venditore di seta deve versare all'Ente nazionale serico l'importo complessivo delle quote percentuali di pertinenza dello Stato, dei produttori e del fondo suddetto. L'Ente nazionale serico, non appena ricevuto detto importo, versa in Tesoreria la quota spettante allo Stato con imputazione al capitolo di bilancio di entrata che sarà indicato dal Ministero del tesoro inviando allo stesso Ministero la documentazione dell'avvenuto versamento e ripartisce, secondo le modalità che saranno stabilite dalla Commissione, tra i produttori quella loro spettante e accredita al ripetuto fondo quella di pertinenza del fondo stesso.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-04-09;261#art-19

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