Art. 16

In vigore dal 15 giu 1949
L'Ente nazionale serico compila quindicinalmente un elenco dei pagamenti effettuati a qualsiasi titolo sui conti bancari costituiti dalle anticipazioni disposte ai sensi dell' del presente decreto e lo sottopone, con una situazione dei conti stessi al termine della quindicina considerata, all'esame della già citata Commissione con i documenti necessari. La Commissione, ultimato tale esame, che deve essere effettuato di regola entro il mese successivo alla quindicina cui l'elenco si riferisce, inoltra l'elenco stesso e la corrispondente situazione del conto, con le eventuali osservazioni, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed a quello del tesoro, per il tramite dell'Ente nazionale serico. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e quello del tesoro potranno disporre, a mezzo di propri funzionari, i controlli che riterranno opportuni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-04-09;261#art-16

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