Art. 3
In vigore dal 15 giu 1949
L'Ente nazionale serico richiede al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con domanda firmata dal presidente e vistata da almeno uno dei revisori dei conti, anticipazioni per i contributi da corrispondere in applicazione del sopracitato decreto legislativo.
Le richieste eccedenti, complessivamente, il limite di L. 100 milioni di cui all' del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 662, devono essere corredate degli elenchi relativi all'erogazione delle somme precedentemente anticipate, previsti dall' del presente decreto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-04-09;261#art-3