Art. 8
In vigore dal 15 giu 1949
Per i quantitativi di bozzoli, di prodotto filabile, non conferiti all'ammasso collettivo, e già venduti alla data di entrata, in vigore del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 662, l'avente diritto al contributo di cui al primo comma dell' del detto decreto legislativo, deve inoltrare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, apposita domanda all'Ente nazionale serico. Nella domanda deve essere espressamente dichiarato che il quantitativo di bozzoli per cui si richiede il contributo è di produzione 1947 e di qualità filabile, e altresì specificato: a) se la domanda è presentata dal produttore, l'onciato allevato, il quantitativo di prodotto venduto, la data di vendita e quella di consegna nonché il prezzo convenuto e la ditta acquirente; b) se la domanda è presentata dall'industriale acquirente, il quantitativo di prodotto acquistato, la data di acquisto, e quella di ritiro, il prezzo convenuto, il nome del venditore, nonché il nome degli allevatori produttori di bozzoli delle partite per le quali viene richiesto il contributo.
Gli interessati debbono produrre la fattura quietanzata, e tutti quegli altri documenti che dall'Ente nazionale serico e dalla Commissione saranno ritenuti necessari per comprovare la regolarità dell'operazione.
L'Ente nazionale serico, accertata la regolarità della richiesta e determinati gli importi che debbono essere effettivamente corrisposti sia ai produttori che agli industriali, provvede, sentito il parere della Commissione, al pagamento delle somme dovute ai produttori, dietro rilascio di regolare quietanza, mentre quelle spettanti agli industriali sono erogate secondo le modalità stabilite dal successivo .
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-04-09;261#art-8