Art. 9

In vigore dal 15 giu 1949
L'Ente nazionale serico, nei casi previsti dal precedente , all'atto del versamento dell'acconto del contributo, deve compilare un elenco dal quale risulti il nome del venditore, il quantitativo di bozzoli venduto, la data di vendita, l'industriale acquirente, la quota di contributo spettante all'agricoltore, e quella spettante all'industriale acquirente, a norma del terzo comma dell' del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 662. Due esemplari di tali elenchi e di quelli compilati dalle organizzazioni di raccolta ai sensi del precedente , muniti del visto di regolarità da parte dell'Ente nazionale serico, debbono essere trasmessi al Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esame dei rendiconti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-04-09;261#art-9

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