Art. 4

In vigore dal 15 giu 1949
II Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sui fondi stanziati nel suo bilancio, a termini del ripetuto decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 662, ed in base alle richieste di cui all'articolo precedente, mette a disposizione dell'Ente nazionale serico i fondi ad esso occorrenti per il pagamento dei contributi previsti dall' del decreto legislativo stesso. Tali fondi debbono essere depositati in conti correnti fruttiferi intestati all'Ente nazionale serico, da aprire presso uno o più istituti di credito di indubbia solvibilità. Gli interessi attivi saranno contabilizzati ad aumento dei fondi stessi. L'Ente nazionale serico, dopo che ai sensi dell' del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 662, sia stata stabilita la concreta misura dell'acconto di cui al precedente , ultimo comma del presente decreto, provvede a ripartire le somme messe come sopra a disposizione tra gli aventi diritto e con la procedura di cui agli articoli successivi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-04-09;261#art-4

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