Art. 7
In vigore dal 15 giu 1949
Ai fini del versamento agli aventi diritto delle somme di cui ai precedenti , le organizzazioni di raccolta debbono inviare, per il tramite degli istituti finanziatori, all'Ente nazionale serico, elenchi, in triplice esemplare, dei conferenti ai quali compete il contributo statale, ed in cui, oltre all'importo del contributo a carico dello Stato, sempre nella misura di acconto di cui al precedente , debbono essere riportati gli estremi della bolletta di conferimento (numero della bolletta, centro di raccolta, nome ed indirizzo del conferente, quantitativo di prodotto conferito ed importo ricevuto).
Per i quantitativi già venduti deve essere rimesso separato elenco, pure in triplice esemplare, contenente la indicazione della ditta acquirente, delle quantità e qualità vendute e del prezzo di vendita.
Tali elenchi debbono essere inviati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Per l'industria semaria, ai fini dell'accertamento del quantitativo ammissibile a contributo, fanno fede i prescritti registri di confezione, vistati dagli uffici che esercitano il controllo dello Stato ai sensi dell' della legge 28 giugno 1923, n. 1512.
L'Ente nazionale serico, accertata la, regolarità degli elenchi e determinate le quote spettanti sia ai produttori che agli industriali, provvede al versamento agli istituti finanziatori delle somme dovute ai produttori, dietro rilascio di regolare quietanza, mentre quelle spettanti agli industriali, sono erogate con le modalità di cui al successivo .
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-04-09;261#art-7