Art. 5
In vigore dal 15 giu 1949
Per i quantitativi di bozzoli già conferiti, alla data dell'entrata in vigore del presente decreto, alle organizzazioni di raccolta collettiva, l'acconto sul contributo di produzione da corrispondere ai conferenti ai sensi del successivo , ultimo comma, per prodotto filabile, è versato, quando sussista finanziamento da parte di istituti di credito, agli istituti stessi, i quali, dietro indicazione delle organizzazioni di ammasso, provvedono a riversare ai conferenti la quota ad essi eventualmente spettante.
I versamenti spettanti, per il pagamento dell'acconto di contributo, agli industriali del seme bachi per i bozzoli da essi acquistati per la lavorazione possono essere effettuati, oltre che direttamente, anche per il tramite dell'Ufficio nazionale seme bachi, qualora gli aventi diritto ne facciano richiesta.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-04-09;261#art-5