Art. 1

In vigore dal 15 giu 1949
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 662, contenente provvidenze a favore della produzione bacologica, nella campagna serica 1947; Visto l', n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; Visto il decreto interministeriale 16 giugno 1948, con il quale, a termini dell' del suddetto decreto legislativo, è stata disposta una trattenuta di L. 5 al chilogrammo sui contributi spettanti agli agricoltori a, norma dell'ultimo comma dell' dello stesso decreto legislativo; Sentita la Corte dei conti; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, di concerto con i Ministri per l'industria e il commercio, per il tesoro e per il commercio con l'estero; Decreta . La misura del contributo di cui all', primo comma, del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 662, è stabilita con le modalità dell' del predetto decreto, sentito il parere della Commissione di cui all' del decreto stesso. In attesa della disposizione di cui sopra possono essere concessi pagamenti in acconto, salvo conguagli, in misura non superiore all'80% dell'importo del contributo massimo previsto dall', comma primo, del decreto sopra citato.
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Art. 1 Norme esecutive del decreto legislativo 12 aprile 1945, n. 662, recante provvidenze a favore della produzione baco logica nella campagna serica 1947. — Testo vigente | Portale Normativo