Art. 11
In vigore dal 15 giu 1949
Ai fini della determinazione dei contributi dovuti ai sensi dell', n. 1, del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 662, gli industriali filandieri debbono trasmettere all'Ente nazionale serico, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto i seguenti dati:
1) giacenze di bozzoli e sete alla data del 1 giugno 1947 distinte per campagna serica di provenienza;
2) acquisti e ritiri di bozzoli effettuati dal 1 giugno 1947 alla data di entrata in vigore del sopra menzionato decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 662;
3) acquisti e ritiri di bozzoli effettuati posteriormente al 14 giugno 1948, e fino alla data della denuncia, distinti per campagna di provenienza;
4) sete prodotte dal 1 giugno 1947 al 14 giugno 1948, distinte per campagna serica di provenienza dei bozzoli utilizzati;
5) sete prodotte posteriormente al 14 giugno 1948 e fino alla data della, denuncia distinte per campagna serica di provenienza dei bozzoli utilizzati;
6) vendite e consegne di sete dal 1 giugno 1947 alla data della denuncia comprese le consegne di sete riguardanti vendite concluse anteriormente al 1 giugno 1947;
7) prospetto delle giornate lavorative effettuate nelle singole filande dal 1 giugno 1947 alla data della denuncia.
Le denuncie dei dati di cui ai nn. 3), 4), 5) e 6) debbono essere ripetute ad ogni fine mese fino all'esaurimento dei bozzoli della campagna 1947 ed al completamento delle vendite delle sete prodotte con gli stessi bozzoli.
L'Ente nazionale serico, ricevuti tali dati, determina, secondo quanto stabilito nel n. 1 dell' del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 662, l'importo del contributo che deve far carico a ciascun industriale e ne dà subito notifica agli interessati, i quali, per i bozzoli ritirati posteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 662, provvederanno a versare entro quindici giorni da tale notifica in un conto bancario che sarà all'uopo indicato dall'Ente nazionale serico, le quote di contributo accertate a loro carico. Sullo stesso conto bancario l'Ente nazionale serico farà affluire le quote del contributo che avrà ritenute per le partite ritirate anteriormente all'entrata in vigore del suddetto decreto legislativo in sede dei pagamenti di cui al primo comma dell' del presente decreto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-04-09;261#art-11