Art. 14
In vigore dal 15 giu 1949
Il rimborso della quota di L. 40 a chilogrammo, risultante a carico dello Stato, ai sensi dell', comma ultimo, del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 662, per le spese sostenute per la raccolta collettiva, essiccazione, cernita e conservazione dei bozzoli di produzione 1947, è effettuato dall'Ente nazionale serico sentita la Commissione di cui all' del decreto stesso, sulla base dei documenti dimostrativi dei quantitativi di bozzoli conferiti, da compilare e presentare all'Ente stesso, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dalle organizzazioni di raccolta collettiva che ritengano di aver diritto al rimborso della quota medesima.
Nel caso di mancato accoglimento della domanda in tesa ad ottenere il rimborso della quota di cui sopra l'organizzazione di raccolta richiedente, entro trenta giorni dalla notifica di tale determinazione, può ricorrere al Ministero dell'agricoltura e delle foreste che deciderà con provvedimento definitivo.
La quota di cui sopra è corrisposta al netto della trattenuta prevista, dall' del decreto legislative 12 aprile 1948, n. 662, e stabilita in L. 5 al chilogrammo con il decreto Ministeriale 16 giugno 1948.
Il ricavo di tale trattenuta è dall'Ente nazionale serico contabilizzato a parte e deve affluire in apposito conto bancario, per essere erogato secondo le modalità stabilite dal successivo .
L'Ente nazionale serico è tenuto a compilare un elenco dei pagamenti effettuati per il rimborso dell'anzidetta quota di L. 40 al chilogrammo, di cui un esemplare deve essere trasmesso al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed un altro al Ministero del tesoro.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-04-09;261#art-14