Art. 12
In vigore dal 15 giu 1949
Il mancato invio dei dati di cui al precedente articolo comporta l'applicazione del contributo di L. 15 al chilogrammo su tutti i quantitativi di bozzoli di produzione 1947 che risultino da ciascuna impresa ritirati in base alle liquidazioni di contributo effettuate o da effettuare ai produttori.
La Commissione determina, su richiesta dell'Ente nazionale serico, i criteri e le modalità per accertare la veridicità dei dati e per la applicazione delle norme di cui al precedente articolo. La stessa Commissione determina, con la collaborazione dei rappresentanti di categorie, i criteri per stabilire forfettariamente i quantitativi di bozzoli su cui va applicato il contributo di L. 15 al chilogrammo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-04-09;261#art-12