Art. 15

In vigore dal 15 giu 1949
Le organizzazioni di raccolta nei cui confronti sarà stata liquidata a termini del precedente la quota di L. 40 al chilogrammo, sono tenute ad inoltrare all'Ente nazionale serico, entro sessanta giorni dalla liquidazione della quota anzidetta, una situazione riassuntiva del movimento dei bozzoli conferiti. L'Ente nazionale serico, dopo averla esaminata, trasmette la situazione stessa per l'approvazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il quale deciderà con provvedimento definitivo, di concerto con quello del tesoro. Le somme che risultassero non dovute, sono recuperate a cura dell'Ente nazionale serico.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-04-09;261#art-15

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