Art. 18
In vigore dal 15 giu 1949
L'erogazione del fondo costituito con il ricavo della trattenuta di cui all' del decreto legislativo 12 apri le 1948, n. 662, è effettuata dall'Ente nazionale serico per le esigenze previste dal decreto Ministeriale 16 giugno 1948. A tale fine le organizzazioni e gli enti interessati sono tenuti ad inviare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, all'Ente nazionale serico una dettagliata relazione, accompagnata da tutti quei documenti atti a dimostrare le perdite subite per le operazioni o gestioni, oggetto della sovvenzione richiesta.
L'Ente nazionale serico trasmette tale relazione, con gli allegati documenti alla Commissione per il prescritto parere e provvede ai pagamenti, in armonia con le direttive impartite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con quello del tesoro, circa le condizioni ed i limiti dell'intervento, anche in relazione alle disponibilità del fondo.
Per la, destinazione delle somme eventualmente non utilizzate per le esigenze previste dal citato decreto Ministeriale del 16 giugno 1948, l'Ente nazionale serico, sentita la Commissione, formulerà proposte al Ministero dell'agricoltura e delle foreste che deciderà con provvedimento definitivo, d'intesa con il Ministero del tesoro.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-04-09;261#art-18