Art. 21
In vigore dal 15 giu 1949
Le deliberazioni adottate dal Comitato per il raggiungimento degli scopi previsti dall' del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 662, debbono essere comunicate al Ministero del tesoro ed alle altre Amministrazioni competenti per l'autorizzazione all'Ente nazionale serico della messa a disposizione delle somme necessarie ai fini dell'esecuzione delle deliberazioni del Comitato
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-04-09;261#art-21