Art. 24
In vigore dal 15 giu 1949
Il presidente dell'Ente nazionale serico assume per la presentazione dei rendiconti la qualifica di funzionario delegato, a norma dell' del citato decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 662.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 9 aprile 1949
EINAUDI
DE GASPERI - SEGNI - LOMBARDO - PELLA - BERTONE
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1949
Atti del Governo, registro n. 28, foglio n. 77. - FRASCA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-04-09;261#art-24