Art. 22

In vigore dal 15 giu 1949
Il Ministero del commercio con l'estero, previ accordi con i Ministeri interessati, impartirà le necessarie istruzioni affinché per le vendite all'estero sia possibile controllare presso le dogane di uscita, a mezzo di apposita attestazione, se le imprese venditrici abbiano effettuato la denuncia di cui all' del decreto legislativo 1 aprile 1948, n. 662.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-04-09;261#art-22

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 22 Norme esecutive del decreto legislativo 12 aprile 1945, n. 662, recante provvidenze a favore della produzione baco logica nella campagna serica 1947. — Testo vigente | Portale Normativo