Art. 22
In vigore dal 15 giu 1949
Il Ministero del commercio con l'estero, previ accordi con i Ministeri interessati, impartirà le necessarie istruzioni affinché per le vendite all'estero sia possibile controllare presso le dogane di uscita, a mezzo di apposita attestazione, se le imprese venditrici abbiano effettuato la denuncia di cui all' del decreto legislativo 1 aprile 1948, n. 662.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-04-09;261#art-22