Art. 17
In vigore dal 15 giu 1949
Per coprire le spese sostenute dall'Ente nazionale serico per l'espletamento dei compiti attribuitigli dal decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 662, nonché quelle occorrenti per il funzionamento della Commissione, l'Ente nazionale serico sui pagamenti da effettuare ai sensi del detto decreto legislativo è autorizzato ad eseguire una trattenuta, nella misura e con le modalità da stabilire, sentita la. Commissione stessa, sulla base delle direttive che saranno al riguardo impartite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con quello del tesoro.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-04-09;261#art-17