Art. 20

In vigore dal 15 giu 1949
L'Ente nazionale serico sottopone mensilmente al Comitato di cui all' del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 662, una situazione del movimento del fondo costituito dai contributi di cui al n. 1 dell' del predetto decreto legislativo e dalla quota del 10% sugli eventuali sopraprezzi di cui al secondo comma dell' del decreto legislativo stesso.
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