Art. 10

In vigore dal 15 giu 1949
L'Ente nazionale serico, dopo di aver accertato, in base alle dichiarazioni delle organizzazioni incaricate della raccolta del prodotto, che gli industriali hanno ottemperato alle disposizioni di cui all' del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 662, e dopo aver accertato, secondo quanto è stabilito dal successivo , le partite di bozzoli sulle quali gli industriali filandieri debbono versare il contributo di L. 15 al chilogrammo di cui al n. 1 dell' del detto decreto legislativo, provvede a corrispondere agli industriali stessi la quota di acconto di contributo già determinata in sede dei pagamenti di cui ai precedenti , loro spettante a norma dell'ultimo comma dell' del presente decreto, previa detrazione dell'anzidetta quota di L. 15 al chilogrammo. Qualora non fosse possibile assicurare l'integrale assorbimento della produzione 1947, ferma restando la piena efficacia dei contratti di vendita a suo tempo stipulati con tutte le condizioni pattuite, verrà predisposto dalla Commissione un programma per l'assorbimento del quantitativo residuo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-04-09;261#art-10

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