Art. 6
In vigore dal 15 giu 1949
I quantitativi di bozzoli, sempre di prodotto filabile, in possesso dei produttori e per i quali non sia intervenuto contratto di vendita alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 662, debbono essere conferiti, ai fini del pagamento del contributo di cui all', primo comma, del decreto legislativo suddetto, ed entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alle organizzazioni di raccolta collettiva. Per dette partite è corrisposto un anticipo di prezzo nella misura che verrà fissata dalla Commissione e l'acconto di contributo di cui all' del presente decreto, è versato agli istituti finanziatori, i quali provvedono ad accreditarne l'importo ai conferenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-04-09;261#art-6