Capo III
Art. 33
Modifiche al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199
In vigore dal 7 lug 2017
Al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all', comma 1, le parole: «alla data del 1° settembre 1995, è pari a 26.807 unità» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 1° gennaio 2017, è pari a 23.313 unità»;
b) all':
1) al comma 2, le parole: «attività di istruzione nei limiti delle capacità professionali possedute» sono sostituite dalle seguenti: «compiti di insegnamento, formazione e istruzione del personale del medesimo Corpo, in relazione alla professionalità posseduta»;
2) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Gli appuntati scelti che maturano otto anni di anzianità nel grado conseguono la qualifica di «qualifica speciale». La qualifica è attribuita, a decorrere dal giorno successivo a quello di maturazione del requisito di anzianità di grado, con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza.
2-ter. Le disposizioni di cui al comma 2-bis si applicano, previa verifica del possesso dei requisiti da parte della Commissione di cui all'articolo 55-bis, agli appuntati scelti che:
a) abbiano riportato in sede di valutazione caratteristica, nell'ultimo triennio, la qualifica non inferiore a «superiore alla media» o giudizio equivalente;
b) non abbiano riportato nell'ultimo biennio sanzioni penali o disciplinari più gravi della «consegna»;
c) non si trovino in una delle condizioni di cui all', comma 1, lettere a), b), c) e d). Al personale non in possesso dei suddetti requisiti, la qualifica è attribuita con decorrenza dal giorno successivo a quello di maturazione delle condizioni di cui alle lettere a) e b) ovvero, anche con effetto retroattivo, al venir meno delle cause impeditive di cui alla lettera c), purchè sussistano le condizioni per l'iscrizione a ruolo e fermo restando il possesso dell'anzianità di grado di cui al comma 2-bis nonché dei requisiti di cui al presente comma.
2-quater. L'appuntato scelto «qualifica speciale» ha rango preminente sul parigrado non in possesso della medesima qualifica. In presenza di più appuntati scelti «qualifica speciale» prevale quello con maggiore anzianità nella medesima qualifica.
2-quinquies. In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, l'appuntato scelto «qualifica speciale» è principalmente impiegato in incarichi di maggiore responsabilità nell'ambito del ruolo di appartenenza. Il medesimo può essere impiegato altresì in compiti di coordinamento del personale dipendente, anche in servizi non operativi, al fine di assicurare la funzionalità dei reparti e lo svolgimento delle attività istituzionali.»
c) all':
1) al comma 1:
1.1) alla lettera b), le parole: «Il limite massimo di età è elevato di un periodo pari all'effettivo servizio prestato, comunque non superiore a tre anni, per i cittadini che abbiano prestato servizio militare volontario, di leva e di leva prolungata» sono soppresse;
1.2) la lettera c) è soppressa;
1.3) la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) rientrare nei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva, secondo le tabelle stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207;»;
1.4) alla lettera f), le parole: «di primo grado» sono sostituite dalle seguenti: «che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario;»;
1.5) la lettera g) è sostituita dalla seguente: «g) non essere, alla data dell'effettivo incorporamento, imputato o condannato ovvero non aver ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per delitto non colposo, nè essere o essere stato sottoposto a misure di prevenzione;»;
1.6) alla lettera i), dopo la parola: «ordinaria» sono aggiunte le seguenti: «. A tal fine, il Corpo della guardia di finanza accerta, d'ufficio, l'irreprensibilità del comportamento del candidato in rapporto alle funzioni proprie del grado da rivestire. Sono causa di esclusione dall'arruolamento anche l'esito positivo agli accertamenti diagnostici, la guida in stato di ebbrezza costituente reato, l'uso o la detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope a scopo non terapeutico, anche se saltuari, occasionali o risalenti;»;
1.7) la lettera l) è sostituita dalla seguente: «l) non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall'impiego presso una Pubblica amministrazione ovvero prosciolto, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia;»;
1.8) dopo la lettera m) è aggiunta la seguente: «m-bis) non essere stato dimesso, per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole o istituti di formazione delle Forze armate o di polizia.»;
2) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Per il reclutamento degli allievi finanzieri da destinare ai gruppi sportivi in qualità di atleti, non sono richiesti i requisiti indicati alle lettere e) e f) del comma 1. Gli aspiranti devono essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado.»;
3) ai commi 2 e 3, le parole: «, qualora unici superstiti,» sono soppresse;
4) al comma 3, le parole: «operative individuate con decreto del Ministro delle Finanze, che comportino, in conseguenza dell'impiego di mezzi o attrezzature esclusivamente militari, una particolare esposizione al rischio» sono sostituite dalle seguenti: «di servizio caratterizzate da esposizione al rischio, da individuare con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza.»;
d) l' è sostituito dal seguente:
« (Modalità dei concorsi). - 1. Nei bandi di concorso per l'arruolamento degli allievi finanzieri, indetti con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza, sono stabiliti:
a) il numero e le tipologie dei posti da mettere a concorso;
b) le modalità e la data di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;
c) le date entro le quali gli aspiranti devono possedere e conservare i titoli e i requisiti richiesti per l'ammissione al concorso;
d) le modalità e la data di scadenza per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti;
e) la composizione della commissione giudicatrice, ripartita in sottocommissioni, presieduta e formata da personale in servizio nel Corpo della guardia di finanza, con l'intervento, ove necessario, di uno o più esperti o docenti nelle materie o prove oggetto di valutazione, in servizio presso istituti pubblici o in quiescenza da non più di tre anni alla data di nomina della commissione;
f) le modalità di accertamento dei requisiti e di esclusione dei concorrenti per difetto dei medesimi;
g) le tipologie e le modalità di svolgimento e di valutazione delle prove e delle fasi concorsuali, nonché l'ordine di successione delle stesse;
h) i titoli che devono essere valutati ai fini della redazione delle graduatorie finali di merito.
2. Al fine di accrescere l'efficienza del Servizio di soccorso alpino del Corpo della guardia di finanza, in deroga agli articoli 703 e 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le riserve di cui ai medesimi articoli 703 e 2199 non operano per i posti messi a concorso per il predetto Servizio.
3. Con determinazioni del Comandante generale della guardia di finanza:
a) è nominata la commissione giudicatrice dei concorsi;
b) sono approvate le graduatorie, distinte per le tipologie di posti a concorso, e sono dichiarati vincitori del concorso i candidati che nell'ordine delle singole graduatorie risultino compresi nel numero dei posti messi a concorso;
c) possono essere dichiarati vincitori del concorso altri concorrenti idonei nell'ordine delle graduatorie, per ricoprire i posti resisi comunque disponibili, nei trenta giorni dall'inizio dei corsi di formazione, tra i concorrenti precedentemente dichiarati vincitori;
d) sono stabilite la durata, le modalità di svolgimento, la sede e il rinvio dai corsi.
4. La graduatoria dei candidati risultati idonei ma non vincitori può essere utilizzata per l'ammissione ad analoghi e successivi corsi entro 18 mesi dall'approvazione della stessa.
5. Per quanto non disciplinato dal presente decreto si osservano le norme concernenti i pubblici concorsi laddove compatibili con la specificità del Corpo della guardia di finanza. A tal fine il bando di concorso tiene conto anche delle esigenze di funzionalità del medesimo Corpo e di economicità e snellezza dell'azione amministrativa.»;
e) all':
1) ai commi 1 e 2, la parola: «comandante» è sostituita dalla seguente: «Comandante»;
2) al comma 3, le parole: «imputato in un procedimento penale» sono sostituite dalle seguenti: «rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi»;
f) dopo l' è aggiunto il seguente:
«Art. 8-bis (Proscioglimento degli allievi finanzieri). - 1. Gli allievi finanzieri frequentatori di corso presso le scuole di formazione, dichiarati non idonei per inettitudine al servizio nel Corpo della guardia di finanza per cause intellettuali, morali, fisiche, attitudinali o disciplinari sono prosciolti, su proposta del comandante della Legione allievi, con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza.
2. L'inettitudine per una delle cause di cui al comma 1 deve risultare da verbale redatto da una commissione nominata dal Comandante generale della guardia di finanza.
3. Gli allievi finanzieri possono altresì essere prosciolti dal Corpo della guardia di finanza, con determinazione del Comandante generale:
a) a domanda dell'interessato;
b) per infermità, quando siano riconosciuti non più idonei al servizio militare incondizionato da parte della competente autorità sanitaria militare.
4. La posizione degli allievi prosciolti ai sensi dei commi 1, 2 e 3, nei riguardi degli obblighi di leva e del servizio militare, è comunicata al competente reparto dell'Esercito italiano o della Marina militare, in relazione al contingente di provenienza.»;
g) all':
1) al comma 1, sostituire le parole da: «continua» fino alla fine con le seguenti: «è costituito dal complesso dei doveri e dei diritti inerenti al grado»;
2) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti: «1-bis. Lo stato giuridico si acquista con il conferimento del grado e cessa con la perdita del medesimo.
1-ter. Il grado è conferito, secondo le norme previste dal presente decreto, con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza.»;
h) dopo l', sono aggiunti i seguenti:
«Art. 9-bis (Posizione di stato degli appartenenti al ruolo appuntati e finanzieri). - 1. Gli appartenenti al ruolo appuntati e finanzieri si distinguono in:
a) appuntati scelti, appuntati, finanzieri scelti e finanzieri in servizio permanente;
b) finanzieri in ferma volontaria;
c) appuntati scelti, appuntati, finanzieri scelti e finanzieri in congedo illimitato, nell'ausiliaria, nella riserva e in congedo assoluto.
2. I posti in organico sono occupati solo dai militari di cui alle lettere a) e b) del comma 1.
Art. 9-ter (Posizione di stato degli appartenenti al ruolo appuntati e finanzieri in servizio permanente). - 1. Gli appartenenti al ruolo appuntati e finanzieri in servizio permanente sono vincolati da rapporto d'impiego di carattere stabile e possono trovarsi in una delle seguenti posizioni:
a) servizio permanente effettivo;
b) sospesi dal servizio;
c) in aspettativa.
Art. 9-quater (Idoneità fisica al servizio effettivo degli appartenenti al ruolo appuntati e finanzieri). - 1. Il personale appartenente al ruolo appuntati e finanzieri deve possedere l'idoneità fisica al servizio militare incondizionato per essere impiegato dovunque, presso reparti, specialità, comandi, uffici e, per il militare del contingente di mare, a bordo delle unità navali.
Art. 9-quinquies (Aspettativa). - 1. I finanzieri in servizio permanente, i finanzieri scelti, gli appuntati e appuntati scelti del Corpo della guardia di finanza possono essere collocati in aspettativa per infermità e per motivi privati. Sono altresì collocati di diritto in aspettativa i militari in stato di prigionia di guerra o perché dispersi.
2. L'aspettativa non può superare due anni in un quinquennio, tranne per prigionia di guerra o perché il militare è disperso, e termina col cessare della causa che l'ha determinata.
3. Prima del collocamento in aspettativa per infermità ai militari di cui al comma 1 sono concessi i periodi di licenza non ancora fruiti.
4. L'aspettativa per motivi privati è disposta a domanda. I motivi devono essere provati dall'interessato e la sua concessione è subordinata alle esigenze di servizio.
5. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, l'aspettativa per motivi privati non può avere durata inferiore a quattro mesi e non può eccedere il periodo continuativo di un anno. L'interessato che sia già stato in aspettativa per motivi privati, per qualsiasi durata, non può esservi ricollocato se non siano trascorsi almeno due anni dal rientro in servizio.
6. L'aspettativa è disposta con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza. L'aspettativa per prigionia o di disperso di guerra decorre dalla data di cattura o dispersione.
7. Al militare in aspettativa perché prigioniero di guerra o disperso o per infermità dipendente da causa di servizio compete l'intero trattamento economico goduto dal pari grado in attività di servizio.
8. Durante l'aspettativa per infermità non dipendente da causa di servizio è corrisposto il trattamento economico di cui all' della legge 5 maggio 1976, n. 187.
9. Agli effetti della pensione, il tempo trascorso dal militare in aspettativa perché prigioniero di guerra o disperso o per infermità dipendente o non dipendente da causa di servizio è computato per intero.
10. I militari di cui al comma 1 in aspettativa per infermità, che devono frequentare corsi o sostenere esami prescritti ai fini dell'avanzamento o per la nomina a ispettore o sovrintendente, a domanda sono sottoposti ad accertamenti sanitari e, se riconosciuti idonei, sono richiamati in servizio.
11. I militari di cui al comma 1 in aspettativa per motivi privati, che devono essere valutati per l'avanzamento o che devono sostenere esami prescritti ai fini dell'avanzamento o per la nomina a ispettore o sovrintendente, sono richiamati in servizio a domanda.
12. Ai militari in aspettativa per motivi privati non compete lo stipendio o altro assegno. Il tempo trascorso in aspettativa per motivi privati non è computato ai fini della progressione di carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza.
Art. 9-sexies (Cause di cessazione dal rapporto di impiego). - 1.
Gli appartenenti al ruolo appuntati e finanzieri in servizio permanente cessano dal rapporto di impiego per una delle seguenti cause:
a) per età;
b) per infermità;
c) per scarso rendimento, nonché gravi reiterate mancanze disciplinari che siano state oggetto di consegna di rigore;
d) a domanda;
e) a seguito di nomina all'impiego civile;
f) a seguito di transito all'impiego civile;
g) per infermità, a seguito di rinuncia al transito a domanda nell'impiego civile;
h) per perdita del grado;
i) per decadenza, ai sensi dell'articolo 898 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
l) a seguito della perdita dello stato di militare, ai sensi dell'articolo 622 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
2. Il provvedimento di cessazione dal servizio permanente è adottato con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza.
3. Il militare cessa dal servizio nel momento in cui nei suoi riguardi si verifica una delle predette cause, anche se si trova sottoposto a procedimento penale o disciplinare. Se detto procedimento si conclude successivamente con un provvedimento di perdita del grado, la cessazione dal servizio si considera avvenuta per tale causa.
Art. 9-septies (Raggiungimento dei limiti d'età). - 1. Gli appartenenti al ruolo appuntati e finanzieri cessano dal servizio permanente al raggiungimento del sessantesimo anno di età.
Art. 9-octies (Categorie del congedo). - 1. Il personale del ruolo appuntati e finanzieri in congedo appartiene a una delle seguenti categorie:
a) ausiliaria;
b) riserva;
c) congedo illimitato;
d) congedo assoluto.
2. L'ausiliaria riguarda il personale cessato dal servizio permanente e collocato in detta categoria del congedo secondo quanto stabilito dall'articolo 886 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
3. La riserva è composta dai militari che cessano dal servizio permanente o che vi transitano dalla categoria dell'ausiliaria. I militari della riserva hanno obblighi di servizio soltanto in tempo di guerra o di grave crisi internazionale. Cessano di appartenere alla riserva e sono collocati in congedo assoluto al compimento del sessantacinquesimo anno di età.
4. Il congedo illimitato riguarda i militari in ferma volontaria e i militari cessati dal servizio permanente, a domanda, con meno di venti anni di servizio effettivo. In tale categoria sono soggetti ai seguenti obblighi di servizio:
a) in tempo di pace, rispondere ai richiami in servizio per eccezionali esigenze, nonché alle chiamate di controllo;
b) in tempo di guerra, rimanere costantemente a disposizione del Governo per essere, all'occorrenza, richiamati in servizio.
5. I militari in congedo assoluto non sono più vincolati a obblighi di servizio attivo in tempo di pace, in tempo di guerra o di grave crisi internazionale, conservano il grado e l'onore dell'uniforme e sono soggetti alle disposizioni di legge riflettenti il grado e la disciplina.
Art. 9-novies (Infermità). - 1. Gli appartenenti al ruolo appuntati e finanzieri, che devono assicurare in costanza di servizio i requisiti di idoneità specifici previsti dal Libro IV, Titolo II, Capo II, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e accertati secondo le apposite metodologie ivi previste, cessano dal servizio permanente e sono collocati in congedo, a seconda dell'idoneità, nella riserva o in congedo assoluto, quando:
a) sono divenuti permanentemente inidonei al servizio militare incondizionato;
b) non hanno riacquistato l'idoneità allo scadere del periodo massimo di aspettativa per infermità temporanea;
c) sono giudicati non idonei al servizio militare incondizionato dopo che, nel quinquennio, hanno fruito del periodo massimo di aspettativa e sono state concesse loro le licenze spettanti.
2. Il provvedimento adottato in applicazione del comma 1 decorre, a seconda dei casi, dalla data di scadenza del periodo massimo di aspettativa o dalla data dell'accertamento sanitario definitivo o dalla data di rinuncia al transito nell'impiego civile, di cui all'articolo 9-sexies, comma 1, lettera g).
3. Al militare cessato dal servizio permanente per infermità sono corrisposti per un periodo di tre mesi gli interi assegni spettanti al pari grado del servizio permanente. Si applica l'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, in materia di cumulo delle rate di pensione con gli assegni di attività spettanti dopo la cessazione dal servizio.
Art. 9-decies (Cessazione a domanda). - 1. Gli appartenenti al ruolo appuntati e finanzieri non possono di norma chiedere di cessare dal servizio permanente e di essere collocati in congedo se devono rispettare gli obblighi di permanenza in servizio, contratti all'atto dell'incorporazione o al termine dei corsi di formazione.
2. Il Corpo della guardia di finanza, in casi eccezionali, può concedere il proscioglimento dagli obblighi di servizio ai quali è vincolato il militare, in relazione alla durata minima del servizio stesso.
3. Gli appartenenti al ruolo appuntati e finanzieri che hanno compiuto almeno venti anni di servizio effettivo e che cessano dal servizio permanente a domanda sono collocati nella riserva.
4. Gli appartenenti al ruolo appuntati e finanzieri se hanno meno di venti anni di servizio effettivo e cessano dal servizio permanente a domanda sono collocati nel congedo illimitato.
5. Nei casi previsti dai commi 2 e 3, il Corpo della guardia di finanza ha facoltà di non accogliere la domanda di cessazione per motivi penali o disciplinari, o di ritardarne l'accoglimento per gravi motivi di servizio.
-undecies (Nomina all'impiego civile). - 1. Gli appartenenti al ruolo appuntati e finanzieri in servizio permanente possono presentare domanda per l'impiego civile e, se riconosciuti idonei e meritevoli, acquistano titolo a conseguirlo nel limite dei posti vacanti negli impieghi prescelti.
2. L'ordine di precedenza per la nomina all'impiego civile è determinato dalla data di presentazione delle domande.
3. I militari di cui al comma 1 che siano cessati dal servizio permanente a domanda o d'autorità non possono fare domanda di transito all'impiego civile.
4. Perdono titolo a conseguire l'impiego civile coloro che abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio, che siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al comma 3 o comunque da più di cinque anni o che siano incorsi nella perdita del grado.
5. Gli impieghi civili che il personale del Corpo della guardia di finanza può conseguire sono stabiliti dal Ministero dell'economia e delle finanze.
6. L'accertamento dell'idoneità e meritevolezza dell'appartenente al ruolo appuntati e finanzieri al transito all'impiego civile è effettuato da una commissione nominata dal Ministro dell'economia e delle finanze e composta da un ufficiale generale della Guardia di finanza, presidente, e da due dirigenti del Ministero dell'economia e delle finanze, membri.
7. La nomina all'impiego civile costituisce causa di cessazione dal servizio e dà luogo alla corresponsione del trattamento economico, pensionistico e previdenziale previsto per il personale dell'amministrazione di destinazione.
-duodecies (Cause di cessazione dalla ferma). - 1. Il militare con grado di finanziere cessa dalla ferma volontaria, anche prima del termine della stessa, oltre che per le cause previste all'articolo 9-sexies, per motivi disciplinari o per superamento del limite massimo di licenza straordinaria di convalescenza.
2. L'appartenente al ruolo degli appuntati e finanzieri che cessa dal servizio al termine della ferma volontaria o prima del termine della stessa per una delle cause previste al comma 1, eccettuata la perdita del grado, è collocato in congedo illimitato.
3. Nel caso di cessazione dal servizio per infermità, se si tratta di non idoneità permanente al servizio militare incondizionato, il militare è collocato in congedo assoluto.
4. I provvedimenti di cessazione dal servizio relativi al personale appartenente al ruolo appuntati e finanzieri sono adottati con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza.
Art. 9-terdecies (Tipologia dei richiami in servizio). - 1. Il personale del ruolo appuntati e finanzieri in congedo può essere richiamato in servizio a norma dell'articolo 986 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.»;
i) all':
1) al comma 1, dopo le parole: «"appuntati e finanzieri"» sono aggiunte le seguenti: «in servizio permanente»;
2) al comma 2:
2.1) le parole: «di anzianità di servizio o» sono soppresse;
2.2) le parole: «all' della legge 10 maggio 1983, n. 212, e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 55-bis e 55-ter»;
3) al comma 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) fisici, intellettuali, culturali, morali, caratteriali e professionali necessari per adempiere degnamente le funzioni del grado superiore.»;
4) al comma 6, le parole: «di anzianità subiti per effetto di condanne penali o sospensioni dal servizio per motivi disciplinari o aspettativa per motivi privati, oltre ai periodi di riduzione di anzianità in conseguenza di interruzioni del servizio» sono sostituite dalle seguenti: «e riduzione di anzianità»;
5) ai commi 7 e 8, la parola: «comandante» è sostituita dalla seguente: «Comandante»;
l) all', al comma 1:
1) la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) in una posizione di stato da cui scaturisca una detrazione o riduzione d'anzianità;»;
2) la parola: «comandante» è sostituita dalla seguente: «Comandante»;
m) all':
1) al comma 1, dopo le parole: «dall', comma 1» sono aggiunte le seguenti: «, lettere a), b) e c)»;
2) al comma 5), la parola: «comandante» è sostituita dalla seguente: «Comandante»;
n) l' è abrogato;
o) dopo l', è aggiunto il seguente:
«Art. 14-bis (Ordine di iscrizione a ruolo del personale appartenente al ruolo appuntati e finanzieri). - 1. Gli appuntati e finanzieri sono iscritti a ruolo nel contingente e nel grado di appartenenza in ordine di anzianità giuridica.
2. A parità di condizioni di cui al comma 1, l'iscrizione avviene in ordine:
a) di anzianità giuridica nei gradi, gerarchicamente ordinati, rivestiti dal militare;
b) di data di arruolamento;
c) di data di nascita;
d) alfabetico.
3. Il personale che è trasferito di contingente conserva l'anzianità posseduta prima del trasferimento ed è iscritto nel contingente di destinazione secondo i criteri di cui ai commi 1 e 2.»;
p) all', le parole: «a decorrere dal 1° settembre 1995, è pari a 15.000 unità» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2017, è pari a 12.655 unità»;
q) all':
1) al comma 2, le parole: «ed addestrativo» sono sostituite dalle seguenti: «e di insegnamento, formazione e istruzione del personale del Corpo in relazione alla professionalità posseduta.»;
2) al comma 3, dopo le parole: «unità operative», sono aggiunte le seguenti: «, in sostituzione del proprio superiore diretto del ruolo ispettori in caso di assenza o impedimento»;
3) dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti: «3-bis. I brigadieri capo che maturano otto anni di anzianità nel grado conseguono la qualifica di «qualifica speciale» dal giorno successivo a quello di maturazione del requisito di anzianità di grado e, in relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, sono principalmente impiegati in incarichi di maggiore responsabilità nell'ambito del ruolo di appartenenza. I medesimi possono essere impiegati altresì in compiti di coordinamento del personale dipendente, anche in servizi non operativi, al fine di assicurare la funzionalità dei reparti e lo svolgimento delle attività istituzionali. La qualifica è attribuita con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza.
3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3-bis si applicano, previa verifica del possesso dei requisiti da parte della Commissione di cui all'articolo 55-bis, ai brigadieri capo che:
a) abbiano riportato in sede di valutazione caratteristica, nell'ultimo triennio, la qualifica non inferiore a «superiore alla media» o giudizio equivalente;
b) non abbiano riportato nell'ultimo biennio sanzioni penali o disciplinari più gravi della «consegna»;
c) non si trovino in una delle condizioni di cui all'articolo 55, comma 2, lettere a), b), c) e d). Al personale non in possesso dei suddetti requisiti, la qualifica è attribuita con decorrenza dal giorno successivo a quello di maturazione delle condizioni di cui alle lettere a) e b) ovvero, anche con effetto retroattivo, al venir meno delle cause impeditive di cui alla lettera c), purchè sussistano le condizioni per l'iscrizione a ruolo e fermo restando il possesso dell'anzianità di grado di cui al comma 3-bis nonché dei requisiti di cui al presente comma.
3-quater. Il brigadiere capo «qualifica speciale» ha rango preminente sul parigrado non in possesso della medesima qualifica. In presenza di più brigadieri capo «qualifica speciale» prevale quello con maggiore anzianità nella medesima qualifica.»;
r) all':
1) al comma 1:
1.1) le parole: «e, comunque, avuto riguardo alla capacità ricettiva degli istituti di istruzione di base e di formazione» sono soppresse;
1.2) le parole: «inferiore al 70 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «superiore al 70 per cento»;
1.3) la parola: «qualificazione», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente «formazione»;
1.4) alle lettere a) e b), le parole: «di durata non inferiore a tre mesi previsto dal successivo » sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'»;
2) al comma 2, la parola: «qualificazione» è sostituita dalla seguente «formazione»;
3) al comma 3, la parola: «comandante» è sostituita dalla seguente: «Comandante»;
4) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: «3-bis. I posti eventualmente non coperti nell'ambito del concorso di cui al comma 1, lettera a), sono devoluti in favore del concorso di cui al comma 1, lettera b). Il medesimo meccanismo opera nel caso in cui restano posti non coperti nell'ambito del concorso di cui al comma 1, lettera b).»;
s) all', comma 1, le lettere c), d) ed e) sono sostituite dalle seguenti:
«c) non risulti imputato in un procedimento penale per delitto non colposo;
d) non sia sottoposto ad un procedimento disciplinare di corpo da cui possa derivare l'irrogazione di una sanzione più grave della consegna, ad un procedimento disciplinare di stato o ad un procedimento disciplinare ai sensi dell' del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271;
e) non sia sospeso dal servizio o in aspettativa;
f) non sia stato dichiarato non idoneo all'avanzamento al grado superiore, ovvero se dichiarato non idoneo al grado superiore, abbia successivamente conseguito un giudizio di idoneità e siano trascorsi almeno due anni dalla dichiarazione di non idoneità;
g) non sia comunque già stato rinviato d'autorità dal corso per la nomina a vicebrigadiere.»;
t) l' è sostituito dal seguente:
« (Modalità dei concorsi). - 1. Nei bandi di concorso, indetti con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza, sono stabiliti:
a) il numero e le tipologie dei posti da mettere a concorso;
b) le modalità e la data di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;
c) le date entro le quali gli aspiranti devono possedere e conservare i titoli e i requisiti richiesti per l'ammissione al concorso;
d) le modalità e la data di scadenza per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti;
e) la composizione della commissione giudicatrice, ripartita in sottocommissioni, presieduta e formata da personale in servizio nel Corpo della guardia di finanza, con l'intervento, ove necessario, di uno o più esperti o docenti nelle materie o prove oggetto di valutazione, in servizio presso istituti pubblici o in quiescenza da non più di tre anni alla data di nomina della commissione;
f) le modalità di accertamento dei requisiti e di esclusione dei concorrenti per difetto dei medesimi;
g) per i soli concorsi di cui all', comma 1, lettera b), le tipologie e le modalità di svolgimento e di valutazione delle prove e delle fasi concorsuali, nonché l'ordine di successione delle stesse;
h) i titoli che devono essere valutati ai fini della redazione delle graduatorie finali di merito.
2. Con determinazioni del Comandante generale della guardia di finanza:
a) è nominata la commissione giudicatrice dei concorsi;
b) sono approvate le graduatorie, distinte per le tipologie di posti a concorso, e sono dichiarati vincitori del concorso i candidati che nell'ordine delle singole graduatorie risultino compresi nel numero dei posti messi a concorso. A parità di punteggio prevalgono, nell'ordine, il grado, l'anzianità di grado, l'anzianità di servizio nel Corpo della guardia di finanza e la maggiore anzianità anagrafica;
c) possono essere dichiarati vincitori del concorso altri concorrenti idonei nell'ordine delle graduatorie per ricoprire i posti resisi comunque disponibili, nei venti giorni dall'inizio dei corsi di formazione, tra i concorrenti precedentemente dichiarati vincitori.
3. Per quanto non disciplinato dal presente decreto si osservano le norme concernenti i pubblici concorsi laddove compatibili con la specificità del Corpo della guardia di finanza. A tal fine il bando di concorso tiene conto anche delle esigenze di funzionalità del medesimo Corpo e di economicità e snellezza dell'azione amministrativa.»;
u) gli articoli dal 22 al 26 sono abrogati;
v) all':
1) nella rubrica, la parola: «qualificazione» è sostituita dalla seguente: «formazione»;
2) il comma 1 è sostituito dal seguente: «I vincitori dei concorsi di cui all', comma 1, lettere a) e b), sono avviati alla frequenza di un corso di formazione professionale, di durata non inferiore a un mese, che si svolge con le modalità e in base ai programmi stabiliti dal Comandante generale della guardia di finanza, distintamente per i militari del contingente ordinario e del contingente di mare.»;
3) il comma 2 è sostituito dal seguente: «I corsi di cui al comma 1 possono essere erogati anche con modalità telematiche.»;
4) il comma 3 è abrogato;
z) all':
1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il ruolo ispettori, con carriera a sviluppo direttivo, è articolato nei seguenti cinque gradi gerarchici:
a) luogotenente;
b) maresciallo aiutante;
c) maresciallo capo;
d) maresciallo ordinario;
e) maresciallo.»;
2) il comma 2 è abrogato;
aa) all', comma 1, le parole: «a decorrere dal 1° settembre 1995, è pari a 21.950 unità, di cui 11.500 che rivestono il grado di maresciallo aiutante» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2017, è pari a 23.602 unità»;
bb) all':
1) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Essi, in relazione alla formazione accademica e professionale acquisita, svolgono altresì funzioni di indirizzo e di coordinamento del personale dipendente, anche del medesimo ruolo degli ispettori.»;
2) i commi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti: «4. I luogotenenti sono principalmente impiegati in incarichi di massima responsabilità ed impegno operativo tra quelli di cui ai commi 2 e 3.
5. I luogotenenti che maturano quattro anni di anzianità nel grado conseguono la qualifica di «cariche speciali» con decorrenza dal giorno successivo a quello di maturazione del requisito di anzianità di grado e sono principalmente impiegati in incarichi di più qualificato rango, da individuare con determinazione del Comandante generale, nell'ambito del grado di appartenenza e in sostituzione dell'ufficiale da cui dipendono direttamente.»;
3) dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti: «5-bis. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano, previa verifica del possesso dei requisiti da parte della Commissione di cui all'articolo 55-bis, ai luogotenenti che:
a) abbiano riportato in sede di valutazione caratteristica, nell'ultimo triennio, la qualifica di «eccellente» o giudizio equivalente;
b) non abbiano riportato nell'ultimo biennio sanzioni penali o disciplinari più gravi della «consegna»;
c) non si trovino in una delle condizioni di cui all'articolo 55, comma 2, lettere a), b), c) e d). Al personale non in possesso dei suddetti requisiti, la qualifica è attribuita con decorrenza dal giorno successivo a quello di maturazione delle condizioni di cui alle lettere a) e b) ovvero, anche con effetto retroattivo, al venir meno delle cause impeditive di cui alla lettera c), purchè sussistano le condizioni per l'iscrizione a ruolo e fermo restando il possesso dell'anzianità di grado di cui al comma 5 nonché dei requisiti di cui al presente comma.
5-ter. Il luogotenente «cariche speciali» ha rango preminente sul parigrado non in possesso della medesima qualifica. In presenza di più luogotenenti «cariche speciali» prevale quello con maggiore anzianità nella medesima qualifica.
5-quater. La qualifica di «cariche speciali» è conferita con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza.»;
cc) l' è sostituito dal seguente:
« (Accesso al ruolo ispettori). - 1. I marescialli della Guardia di finanza sono tratti, annualmente, con le modalità indicate nei successivi articoli, nei limiti delle seguenti percentuali dei posti complessivamente messi a concorso:
a) per il 70%, attraverso un concorso pubblico, per titoli ed esami, aperto a tutti i cittadini in possesso dei requisiti previsti all', comma 1;
b) per il 30%, attraverso un concorso interno:
1) per titoli, nel limite dei posti stabili nel bando di concorso di cui all', riservato ai brigadieri capo in possesso dei requisiti di cui all', comma 5, lettera a);
2) per titoli ed esami, per il restante numero di posti stabiliti, eventualmente anche per singolo ruolo, nel bando di concorso di cui al medesimo , riservato al personale dei ruoli sovrintendenti, appuntati e finanzieri in possesso dei requisiti previsti nell', comma 5.
2. I vincitori del concorso di cui al comma 1, lettere a) e b), sono immessi in ruolo previo superamento, rispettivamente, del corso di cui all' e di un corso di formazione di durata non inferiore a sei mesi.
3. I posti eventualmente non coperti nell'ambito dei concorsi di cui al comma 1, lettera b), numero 1) sono devoluti in favore dei concorrenti risultati idonei ma non vincitori del concorso di cui al numero 2) della medesima lettera b). Il medesimo meccanismo opera in caso contrario.»;
dd) all':
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Requisiti per la partecipazione ai concorsi»;
2) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Al concorso di cui all', comma 1, lettera a), indetto con le modalità di cui all', sono ammessi:
a) gli appartenenti al ruolo sovrintendenti ed al ruolo appuntati e finanzieri, gli allievi finanzieri, i finanzieri ausiliari e gli allievi finanzieri ausiliari nonché gli ufficiali di complemento o in ferma prefissata, che abbiano completato diciotto mesi di servizio, del Corpo della guardia di finanza che:
1) non abbiano superato il trentacinquesimo anno di età;
2) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l'iscrizione ai corsi per il conseguimento della laurea;
3) non abbiano demeritato durante il servizio prestato, secondo le disposizioni emanate con determinazione del Comandante generale, sulla base dei requisiti di cui all', comma 3;
4) non siano stati giudicati, nell'ultimo biennio, «non idonei» all'avanzamento;
5) non risultino imputati in un procedimento penale per delitto non colposo;
6) non siano sottoposti ad un procedimento disciplinare di corpo da cui possa derivare l'irrogazione di una sanzione più grave della consegna, ad un procedimento disciplinare di stato o ad un procedimento disciplinare ai sensi dell' del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271;
7) non siano sospesi dal servizio o in aspettativa;
b) i giovani, anche se alle armi, che posseggono i seguenti requisiti:
1) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
2) età non inferiore ad anni 17 e non superiore ad anni 26;
3) rientrare nei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva, secondo le tabelle stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207;
4) non essere, alla data dell'effettivo incorporamento, imputato o condannato ovvero aver ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per delitto non colposo, nè essere o essere stato sottoposto a misure di prevenzione;
5) non trovarsi, alla data dell'effettivo incorporamento, in situazioni comunque incompatibili con l'acquisizione o la conservazione dello stato di ispettore del Corpo della guardia di finanza;
6) essere in possesso delle qualità morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria. A tal fine, il Corpo della guardia di finanza accerta, d'ufficio, l'irreprensibilità del comportamento del candidato in rapporto alle funzioni proprie del grado da rivestire. Sono causa di esclusione dall'arruolamento anche l'esito positivo agli accertamenti diagnostici, la guida in stato di ebbrezza costituente reato, l'uso o la detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope a scopo non terapeutico, anche se saltuari, occasionali o risalenti;
7) possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l'iscrizione ai corsi per il conseguimento della laurea;
8) essere riconosciuto in possesso dell'idoneità psico-fisica e attitudinale al servizio incondizionato quale maresciallo in ferma volontaria del Corpo della guardia di finanza;
9) non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall'impiego presso una Pubblica amministrazione ovvero prosciolto, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia;
10) non essere stato dimesso, per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di formazione delle Forze armate e di polizia.»;
3) al comma 2, le parole: «comma 1, lettera a), punto 4)» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1, lettera a), numero 3)»;
4) al comma 5, lettera a), i numeri 4) e 5) sono sostituiti dai seguenti:
«4) non risultino imputati in un procedimento penale per delitto non colposo;
5) non siano sottoposti ad un procedimento disciplinare di corpo da cui possa derivare l'irrogazione di una sanzione più grave della consegna, ad un procedimento disciplinare di stato o ad un procedimento disciplinare ai sensi dell' del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271;
6) non siano sospesi dal servizio o in aspettativa;
7) non siano stati dichiarati non idonei all'avanzamento al grado superiore, ovvero, se dichiarati non idonei al grado superiore, abbiano successivamente conseguito un giudizio di idoneità e siano trascorsi almeno due anni dalla dichiarazione di non idoneità»;
8) siano in possesso di un diploma di istruzione secondaria che consenta l'iscrizione ai corsi universitari, qualora partecipano al concorso di cui all', comma 1, lettera b), n. 1), ovvero della laurea triennale in discipline economico-giuridiche qualora partecipano al concorso di cui al successivo comma 1, lettera b), n. 2), dello stesso .»;
6) al comma 5, la lettera b), è sostituita dalla seguente: «b) gli appartenenti al ruolo «appuntati e finanzieri» che, oltre a possedere i requisiti di cui alla precedente lettera a), hanno compiuto almeno cinque anni di servizio nel Corpo»;
ee) l' è sostituito dal seguente:
« (Modalità dei concorsi pubblici). - 1. Nel bando di concorso di cui all', comma 1, lettera a), indetto con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza, sono stabiliti:
a) il numero e le tipologie dei posti da mettere a concorso;
b) le modalità e la data di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;
c) le date entro le quali gli aspiranti devono possedere e conservare i titoli e i requisiti richiesti per l'ammissione al concorso;
d) le modalità e la data di scadenza per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti;
e) la composizione della commissione giudicatrice, ripartita in sottocommissioni, presieduta e formata da personale in servizio nel Corpo della guardia di finanza, con l'intervento, ove necessario, di uno o più esperti o docenti nelle materie o prove oggetto di valutazione, in servizio presso istituti pubblici o in quiescenza da non più di tre anni alla data di nomina della commissione;
f) le modalità di accertamento dei requisiti e di esclusione dei concorrenti per difetto dei medesimi;
g) le tipologie e le modalità di svolgimento e di valutazione delle prove e delle fasi concorsuali, nonché l'ordine di successione delle stesse;
h) i titoli che devono essere valutati ai fini della redazione delle graduatorie finali di merito;
i) la durata del corso.
2. Nell'ambito delle graduatorie finali di merito, distinte per le tipologie di posti a concorso, a parità di merito è data la precedenza, nell'ordine, agli orfani di guerra ed equiparati, ai figli di decorati al valor militare, nonché ai figli di decorati di medaglia d'oro al valor di marina, al valor aeronautico o al valor civile, ai militari in servizio nel soccorso alpino della Guardia di finanza.
3. Con determinazioni del Comandante generale della guardia di finanza:
a) è nominata la commissione giudicatrice;
b) sono approvate le graduatorie e sono dichiarati vincitori del concorso i candidati che nell'ordine delle singole graduatorie risultino compresi nel numero dei posti messi a concorso.
4. Con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza possono essere dichiarati vincitori del concorso altri concorrenti idonei nell'ordine delle graduatorie, per ricoprire:
a) i posti resisi comunque disponibili, nei trenta giorni dall'inizio del corso di cui all', tra i concorrenti precedentemente dichiarati vincitori;
b) altri posti, nel limite di un decimo di quelli messi a concorso, quando sia prevedibile un corrispondente aumento del numero delle vacanze nel ruolo ispettori nell'anno in cui gli aspiranti dovrebbero conseguire la nomina al grado di maresciallo.
5. Con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza, le graduatorie dei candidati risultati idonei ma non vincitori possono essere utilizzate per l'ammissione ad analoghi e successivi corsi entro diciotto mesi dall'approvazione delle stesse.
6. Il numero dei posti da mettere a concorso è calcolato in relazione alle prevedibili vacanze nell'organico del ruolo ispettori alla data in cui agli interessati è conferita la nomina a maresciallo.
7. Per quanto non disciplinato dal presente decreto si osservano le norme concernenti i pubblici concorsi laddove compatibili con la specificità del Corpo della guardia di finanza. A tal fine il bando di concorso tiene conto anche delle esigenze di funzionalità del medesimo Corpo e di economicità e snellezza dell'azione amministrativa.»;
ff) gli articoli dal 38 al 43 sono abrogati;
gg) all':
1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. I vincitori del concorso di cui all', comma 1, lettera a), frequentano un corso di formazione a carattere universitario, anche per il conseguimento della laurea in discipline economico-giuridiche, che ha durata non inferiore a due anni accademici e si svolge con le modalità e in base ai programmi stabiliti dal Comandante generale della guardia di finanza.»;
2) al comma 3, dopo le parole: «viene conferito», sono aggiunte le seguenti: «, con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza,»;
3) al comma 6, la parola: «comandante» è sostituita dalla seguente: «Comandante»;
hh) l' è sostituito dal seguente:
« (Modalità dei concorsi interni). - 1. Nei bandi di concorso di cui all', comma 1, lettera b), indetti con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza, sono stabiliti:
a) il numero e le tipologie dei posti da mettere a concorso;
b) le modalità e la data di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;
c) le date entro le quali gli aspiranti devono possedere e conservare i requisiti richiesti per l'ammissione al concorso, nonché i titoli indicati nel bando;
d) le modalità e la data di scadenza per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti;
e) la composizione della commissione giudicatrice, ripartita in sottocommissioni, presieduta e formata da personale in servizio nel Corpo della guardia di finanza, con l'intervento, ove necessario, di uno o più docenti nelle materie o prove oggetto di valutazione, in servizio presso istituti pubblici o in quiescenza da non più di tre anni alla data di nomina della commissione;
f) le modalità di accertamento dei requisiti e di esclusione dei concorrenti per difetto dei medesimi;
g) se previste, le tipologie e le modalità di svolgimento e di valutazione delle prove e delle fasi concorsuali, nonché l'ordine di successione delle stesse;
h) i titoli che devono essere valutati ai fini della redazione delle graduatorie finali di merito;
i) la durata del corso.
2. Nell'ambito delle graduatorie finali di merito, distinte per le tipologie di posti a concorso, a parità di punteggio prevalgono, nell'ordine, il grado, l'anzianità di grado, l'anzianità di servizio e la maggiore anzianità anagrafica.
3. Con determinazioni del Comandante generale della guardia di finanza:
a) è nominata la commissione giudicatrice;
b) sono approvate le graduatorie e sono dichiarati vincitori del concorso i candidati che nell'ordine delle singole graduatorie risultino compresi nel numero dei posti messi a concorso.
4. Con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza possono essere dichiarati vincitori del concorso altri concorrenti idonei nell'ordine delle graduatorie, per ricoprire i posti resisi comunque disponibili nei venti giorni dall'inizio del corso di cui all', tra i concorrenti precedentemente dichiarati vincitori.
5. Per quanto non disciplinato dal presente decreto si osservano le norme concernenti i pubblici concorsi laddove compatibili con la specificità del Corpo della guardia di finanza. A tal fine il bando di concorso tiene conto anche delle esigenze di funzionalità del medesimo Corpo e di economicità e snellezza dell'azione amministrativa.»;
ii) gli articoli 46-bis e 47 sono abrogati;
ll) all', comma 2, lettere a) e b), dopo le parole: «nomina a maresciallo» sono aggiunte le seguenti: «, con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza,»;
mm) all'articolo 52:
1) al comma 1, le lettere c) ed e) sono soppresse;
2) al comma 2, le parole: «a), b) e c)» sono sostituite dalle seguenti: «a) e b)»;
nn) all'articolo 55:
1) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'inclusione in aliquota dei marescialli capo e dei marescialli aiutanti è richiesto il possesso di una laurea triennale rientrante in una delle classi individuate con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza.»;
2) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-bis. Il personale di cui al comma 1, valutato e non promosso, per essere nuovamente valutato deve aver maturato un ulteriore anno di anzianità di grado nell'anno di formazione dell'aliquota di riferimento.»;
3) al comma 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) in una posizione di stato da cui scaturisca una detrazione o riduzione di anzianità.»;
4) al comma 3, le parole: «o di salute» sono soppresse;
oo) dopo l'articolo 55 sono aggiunti i seguenti:
«Art. 55-bis (Commissione permanente di avanzamento). - 1. Per la valutazione ai fini dell'avanzamento ad anzianità e a scelta e per la compilazione dei relativi quadri, è istituita una commissione permanente di avanzamento.
Art. 55-ter (Composizione della commissione permanente di avanzamento). - 1. La commissione permanente di avanzamento è costituita come segue:
a) presidente: un ufficiale generale;
b) membri ordinari: tre ufficiali superiori, dei quali il più anziano assume il ruolo di vice presidente e il meno anziano quello di segretario; un luogotenente «cariche speciali» o un brigadiere capo «qualifica speciale» ovvero un appuntato scelto «qualifica speciale», rispettivamente se trattasi di valutazione di personale del ruolo ispettori, sovrintendenti ovvero appuntati e finanzieri, che possa far parte della commissione almeno per l'intero anno solare a cui si riferiscono le valutazioni da effettuare.
2. Per la commissione di cui al comma 1 sono nominati membri supplenti.
Art. 55-quater (Competenze della commissione permanente di avanzamento). - 1. La commissione esprime i giudizi di avanzamento sulla base degli elementi risultanti dalla documentazione personale di ciascun ispettore o sovrintendente sottoposto a valutazione.
2. La commissione ha facoltà d'interpellare qualunque superiore in grado, ancora in servizio, che abbia o abbia avuto alle dipendenze l'ispettore o il sovrintendente.
3. La commissione, qualora necessario, è chiamata a pronunciarsi anche sulle ammissioni o esclusioni o ripetizioni dei corsi, degli esami e degli esperimenti e negli altri casi previsti dalla presente legge o da altre disposizioni legislative.
4. Il parere della commissione di avanzamento può essere acquisito, altresì, in ogni altro caso in cui sia ritenuto necessario dal Ministro dell'economia e delle finanze.
5. La commissione permanente di avanzamento è competente a pronunciarsi sulle idoneità degli appuntati scelti, degli appuntati, dei finanzieri scelti o dei finanzieri, aspiranti al conseguimento della nomina a vice brigadiere di complemento e della riserva, ai sensi delle disposizioni di legge regolanti i rispettivi conseguimenti.
Art. 55-quinquies (Giudizio sull'avanzamento ad anzianità). - 1.
La commissione esprime i giudizi sull'avanzamento ad anzianità dichiarando se l'ispettore o il sovrintendente sottoposto a valutazione sia idoneo o non idoneo all'avanzamento. È giudicato idoneo l'ispettore o il sovrintendente che riporti un numero di voti favorevoli superiore alla metà dei votanti.
2. Gli ispettori o i sovrintendenti giudicati idonei sono iscritti nel quadro di avanzamento in ordine di ruolo.
3. Agli ispettori o ai sovrintendenti giudicati non idonei è data comunicazione delle motivazioni del giudizio di non idoneità.
Art. 55-sexies (Giudizio sull'avanzamento a scelta). - 1. La commissione esprime i giudizi sull'avanzamento a scelta dichiarando preliminarmente se l'ispettore sia idoneo o non idoneo all'avanzamento. È giudicato idoneo l'ispettore che riporti un numero di voti favorevoli superiore alla metà dei votanti.
2. Successivamente la commissione valuta gli ispettori giudicati idonei, attribuendo a ciascuno di essi un punto di merito secondo i criteri di cui al comma 3.
3. Ogni componente della commissione assegna distintamente per ciascun ispettore un punto da 1 a 30 per ognuno dei seguenti complessi di elementi:
a) qualità morali, caratteriali e fisiche;
b) benemerenze di guerra e comportamento in guerra, benemerenze di pace, qualità professionali dimostrate durante la carriera, specialmente nel grado rivestito, con particolare riguardo al servizio prestato presso reparti o in imbarco, eventuale attività svolta al comando di minori unità, nonché numero e importanza degli incarichi ricoperti e delle specializzazioni possedute;
c) doti culturali e risultati di corsi, esami ed esperimenti.
4. Le somme dei punti assegnati per ciascun complesso di elementi di cui alle lettere a), b) e c), sono divise per il numero dei votanti e i relativi quozienti, calcolati al centesimo, sono sommati tra loro. Il totale così ottenuto è quindi diviso per tre, calcolando il quoziente al centesimo. Detto quoziente costituisce il punto di merito attribuito all'ispettore dalla commissione. Sulla base della graduatoria di merito risultante da tali punteggi la commissione compila il relativo quadro d'avanzamento.
5. I quadri d'avanzamento a scelta sono pubblicati sul portale istituzionale del Comando generale della guardia di finanza.
6. Agli interessati è data comunicazione, se idonei, del punteggio conseguito e, se non idonei, delle motivazioni del giudizio di non idoneità.
pp) all'articolo 56:
1) al comma 1, le parole: «all' della legge 10 maggio 1983, n. 212, e successive modificazioni, o prima della pubblicazione dei quadri di avanzamento di cui agli della medesima legge», sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 55-bis e 55-ter»;
2) al comma 3, le parole: «già pubblicato con le modalità di cui ai predetti della legge 10 maggio 1983, n. 212» sono soppresse;
3) al comma 4, le parole: «, salvo quanto disposto dal decreto del Ministro delle Finanze disciplinante le procedure di avanzamento «a scelta per esami»» sono soppresse;
4) al comma 5, la parola: «comandante» è sostituita dalla seguente: «Comandante»;
qq) all'articolo 57:
1) al comma 1, le parole: «34 della legge 10 maggio 1983, n. 212» sono sostituite dalle seguenti: «55-quinquies»;
2) al comma 3, la parola: «comandante» è sostituita dalla seguente: «Comandante»;
rr) all'articolo 58:
1) nella rubrica, le parole: «ed «a scelta per esami»» sono soppresse;
2) le parole: «35 della legge 10 maggio 1983, n. 212», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «55-sexies»;
3) al comma 1, le parole: «del sottufficiale» sono sostituite dalle seguenti: «dell'ispettore»;
4) al comma 2, le parole: «D/1», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «D/2»;
5) al comma 2-bis, la parola: «comandante» è sostituita dalla seguente: «Comandante»;
6) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. In deroga alle disposizioni di cui al comma 2, il numero delle promozioni annualmente conferibili a scelta al grado di luogotenente è stabilito con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza, in misura non superiore a un quarantesimo dell'organico del ruolo ispettori di cui all', comma 1. I marescialli aiutanti giudicati idonei e iscritti nel quadro di avanzamento a scelta, compresi nel numero delle promozioni conferibili, sono promossi al grado superiore con decorrenza dal giorno successivo a quello di compimento del periodo di permanenza nel grado rivestito fino all'anno cui si riferisce la valutazione.»;
ss) gli articoli 58-bis, 58-quater e 60 sono abrogati;
tt) l'articolo 61 è sostituito dal seguente:
«Art. 61 (Promozione straordinaria per meriti eccezionali). - 1. La promozione straordinaria per meriti eccezionali può aver luogo nei riguardi del personale appartenente ai ruoli ispettori, sovrintendenti e appuntati e finanzieri che, effettivamente e personalmente, abbia partecipato a operazioni di polizia o di servizio di rilevante entità ovvero abbia reso servizi di eccezionale importanza dimostrando, nel portarli a compimento, non comune senso di responsabilità e spiccate qualità professionali, militari, intellettuali e culturali, tali da dare sicuro affidamento di adempiere in modo esemplare le funzioni del grado superiore.
2. La proposta di promozione straordinaria per meriti eccezionali è formulata dall'ufficiale generale dal quale l'interessato gerarchicamente dipende ed è corredata dei pareri motivati delle autorità gerarchiche superiori. Qualora una di queste autorità esprima parere contrario, la proposta non può avere ulteriore corso.
3. Sulla proposta di promozione per meriti eccezionali decide il Comandante generale della guardia di finanza, previo motivato parere favorevole espresso, all'unanimità, dalla competente commissione permanente di avanzamento di cui all'articolo 55-bis. Qualora quest'ultima non esprima parere favorevole all'unanimità ovvero esprima parere contrario, la proposta non può avere ulteriore corso.
4. Il personale di cui al comma 1, riconosciuto meritevole all'avanzamento per meriti eccezionali, è promosso con decorrenza dalla data della proposta, con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza che ne reca la motivazione. I militari riconosciuti meritevoli all'avanzamento per meriti eccezionali con proposta di pari data sono promossi nell'ordine con il quale essi sono inseriti nei relativi ruoli di appartenenza.
5. Possono beneficiare della promozione straordinaria per meriti eccezionali anche coloro che rivestono il grado apicale dei ruoli sovrintendenti e appuntati e finanzieri. In tal caso il personale interessato consegue la nomina, rispettivamente, a maresciallo e a vice brigadiere.»;
uu) dopo l'articolo 68 è aggiunto il seguente:
«Art. 68-bis (Transito di contingente). - 1. Il personale del Corpo della guardia di finanza, appartenente ai ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri, può transitare a domanda:
a) dal contingente ordinario a quello di mare, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione e se in possesso dell'idoneità fisica richiesta per l'arruolamento in tale comparto, accertata dalla competente autorità sanitaria militare marittima. In tal caso, la relativa decisione è assunta tenendo conto della maggiore conoscenza di aspetti del settore nautico desumibili dalla tipologia del titolo di studio, dalla titolarità di specializzazioni, abilitazioni o brevetti in uso nel contingente di mare del Corpo medesimo;
b) dal contingente di mare a quello ordinario:
1) dichiarato dall'autorità sanitaria militare marittima non idoneo alla vita di bordo, fermo restando il mantenimento dell'idoneità al servizio militare incondizionato per continuare a essere impiegato nel contingente ordinario. In tal caso, il transito al contingente ordinario è disposto con decorrenza giuridica dalla data dell'accertata non idoneità alla vita di bordo;
2) per motivi non riconducibili a cause di carattere sanitario e tenuto conto delle esigenze del Corpo medesimo, con decorrenza dalla data del provvedimento di transito.
2. Il personale appartenente ai ruoli ispettori e sovrintendenti che ha effettuato il transito di contingente è iscritto nel ruolo di assegnazione, mantenendo il grado e l'anzianità posseduta, dopo l'ultimo dei parigrado avente la stessa anzianità assoluta. Ai fini dell'iscrizione nel ruolo di assegnazione del personale del ruolo appuntati e finanzieri si osservano i criteri stabiliti dalle disposizioni in materia di avanzamento nel medesimo ruolo.
3. Il transito di contingente è disposto con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza.»;
vv) dopo l'articolo 80, è aggiunto il seguente:
«Art. 80-bis (Adeguamento delle dotazioni organiche dei ruoli). - 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze le dotazioni organiche dei singoli ruoli previste dal presente decreto e dal decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69 possono essere modificate, fermo restando il volume organico complessivo dei medesimi e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, al fine di adeguarne la consistenza al più efficace soddisfacimento delle esigenze operative e di economicità dell'azione amministrativa.»;
zz) le parole: «o dell'autorità dal medesimo delegata», «o dall'autorità dal medesimo delegata» e «o l'autorità dal medesimo delegata», ovunque ricorrono, sono soppresse.
2. Le tabelle allegate al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 sono sostituite dalle corrispondenti tabelle allegate al presente decreto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-05-29;95#art-33