Sez. II
Art. 8
Stato giuridico e impiego
In vigore dal 7 lug 2017
1. Al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 855:
1) al comma 1, dopo la parola: «speciali» sono inserite le seguenti: «dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare»;
2) il comma 2 è abrogato;
b) dopo l'articolo 855 è inserito il seguente:
«Art. 855-bis (Precedenza tra militari di differenti ruoli o diverse categorie per l'Arma dei carabinieri). - 1. Gli ufficiali del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri hanno la precedenza sugli ufficiali dei ruoli a esaurimento di grado eguale solo per l'assolvimento degli obblighi di comando prescritti per l'avanzamento dalla normativa in vigore.
2. Gli ufficiali del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri hanno la precedenza al comando sugli ufficiali di tutti gli altri ruoli dell'Arma dei carabinieri di grado eguale, allorquando ricoprono incarichi validi ai fini dell'avanzamento al grado superiore, anche oltre i periodi minimi di comando richiesti ai fini dell'avanzamento.
3. Gli ufficiali del ruolo forestale dell'Arma dei carabinieri hanno la precedenza al comando sugli ufficiali dei ruoli tecnico e a esaurimento dell'Arma dei carabinieri di grado uguale, allorquando ricoprono incarichi validi ai fini dell'avanzamento al grado superiore, anche oltre i periodi minimi di comando richiesti ai fini dell'avanzamento.
4. Gli ufficiali del ruolo tecnico dell'Arma dei carabinieri hanno la precedenza al comando sugli ufficiali dei ruoli forestale e a esaurimento dell'Arma dei carabinieri di grado uguale, allorquando ricoprono incarichi validi ai fini dell'avanzamento al grado superiore, anche oltre i periodi minimi di attribuzioni specifiche richiesti ai fini dell'avanzamento.
5. In tutti gli altri casi la precedenza al comando compete all'ufficiale avente maggiore anzianità di grado indipendentemente dal ruolo di appartenenza, fatte salve le disposizioni ordinative che attribuiscono l'incarico di comando o di direzione a un determinato ruolo e grado.»;
c) all'articolo 908, comma 1, le parole: «gli articoli 906 e 907 si applicano» sono sostituite dalle seguenti: «l'articolo 906 si applica»;
d) all'articolo 928, comma 1, alla lettera d), la parola: «speciale» è sostituita dalla seguente: «forestale» e le parole: «tecnico-logistico» sono sostituite dalla seguente: «tecnico»;
e) all'articolo 944, comma 1, le parole: «, della Marina militare e dell'Arma dei carabinieri» sono sostituite dalle seguenti «e della Marina militare»;
f) all'articolo 963, comma 1, dopo le parole: «comparto sanitario» sono inserite le seguenti: «e psicologico, specialità sanità (medicina/farmacia) e specialità veterinaria»;
g) all'articolo 964, dopo le parole: «comparto sanitario» sono inserite le seguenti: «e psicologico, specialità sanità (medicina/farmacia) e specialità veterinaria»;
h) all'articolo 965, dopo le parole: «comparto sanitario» sono inserite le seguenti: «e psicologico, specialità sanità (medicina/farmacia) e specialità veterinaria».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-05-29;95#art-8