Sez. II
Art. 9
Avanzamento
In vigore dal 7 lug 2017
1. Al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1045, comma 1:
1) alla lettera b), dopo le parole: «da un generale di» sono inserite le seguenti: «corpo d'armata o di» e le parole: «o di brigata» sono sostituite dalle seguenti: «del ruolo normale»;
2) alla lettera c), dopo la parola: «cinque» sono inserite le seguenti: «generali di brigata o»;
3) la lettera d) è soppressa;
4) alla lettera e), dopo le parole: «da un» sono inserite le seguenti: «generale di brigata o» e le parole: «tecnico-logistico» sono sostituite dalla seguente: «tecnico»;
5) alla lettera e-bis), dopo le parole: «da un» sono inserite le seguenti: «generale di brigata o»;
b) all'articolo 1097:
1) al comma 1:
1.1) all'alinea, dopo la parola: «ufficiali», sono inserite le seguenti: «dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare»;
1.2) alla lettera a), le parole: «, maggiore per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri» sono soppresse;
1.3) alla lettera b), le parole: «esclusi gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri,» sono soppresse;
2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. L'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri avviene:
a) ad anzianità, per i gradi di tenente e capitano;
b) a scelta, per i gradi di maggiore, tenente colonnello, colonnello, generale di brigata, generale di divisione e generale di corpo d'armata.»;
c) all'articolo 1226-bis, comma 1, le parole: «dei ruoli normale, speciale, tecnico-logistico e forestale» sono soppresse;
d) all'articolo 1231, comma 1:
1) dopo la parola: «laurea» è inserita la seguente: «magistrale»;
2) dopo la parola: «capitano» sono inserite le seguenti: «sono collocati nella categoria del complemento con obbligo di ultimare l'eventuale periodo residuo di ferma contratta.»;
3) le lettere a) e b) sono soppresse;
e) all'articolo 1269, il comma 2 è sostituto dal seguente:
«2. In sostituzione delle condizioni di cui al comma 1, gli ufficiali di complemento dell'Arma dei carabinieri, ai fini dell'avanzamento, devono aver svolto almeno diciotto mesi continuativi di servizio.»;
f) il quadro I della tabella 4 è sostituito dalla tabella 4 - quadro I (specchi A, B e C) di cui alle tabelle 10, 11 e 12 allegate al presente decreto;
g) il quadro II della tabella 4 è sostituito dalla tabella 4 - quadro II (specchi A e B) di cui alle tabelle 13 e 14 allegate al presente decreto;
h) il quadro III della tabella 4 è sostituito dalla tabella 4 - quadro III (specchi A, B e C) di cui alle tabelle 15, 16 e 17 allegate al presente decreto;
i) il quadro IV della tabella 4 è sostituito dalla tabella 4 - quadro IV di cui alla tabella 18 allegata al presente decreto;
l) il quadro V della tabella 4 è sostituito dalla tabella 4 - quadro V di cui alla tabella 19 allegata al presente decreto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-05-29;95#art-9