Sez. II
Art. 7
Formazione e addestramento
In vigore dal 7 lug 2017
1. Al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 722:
1) al comma 1, lettera b) le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «due anni»;
2) al comma 2, dopo la parola: «ruolo» sono inserite le parole: «, se appartenenti all'Esercito italiano, alla Marina militare e all'Aeronautica militare» e dopo la parola: «anno» sono inserite le parole: «, se appartenenti all'Arma dei carabinieri, dopo i pari grado provenienti dai corsi ordinari che terminano il ciclo formativo nello stesso anno»;
b) l'articolo 734 è sostituito dal seguente:
«Art. 734 (Corso di applicazione e corso di perfezionamento). - 1.
I sottotenenti del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri che hanno frequentato l'accademia militare e completato con esito favorevole il biennio formativo, sono ammessi alla frequenza di un corso di applicazione della durata di due anni e di un successivo corso di perfezionamento della durata di un anno.
2. Per i sottotenenti di cui al comma 1 che superano i corsi di applicazione il nuovo ordine di anzianità è determinato, con decreto ministeriale, in base alla graduatoria stabilita secondo le norme previste dal regolamento.
3. Gli ufficiali di cui al comma 1 completano il ciclo formativo frequentando un corso di perfezionamento della durata di un anno, regolato dall'ordinamento della Scuola ufficiali carabinieri, al termine del quale l'anzianità relativa è rideterminata con decreto ministeriale, sulla base della graduatoria stabilita secondo le modalità previste dal regolamento, fermo restando quanto stabilito dal comma 2, lettera b), dell'articolo 651-bis.
4. I sottotenenti che non superano per una sola volta uno dei due anni del corso di applicazione per essi previsto sono ammessi a ripeterlo e se lo superano sono promossi con l'anzianità attribuita agli ufficiali unitamente ai quali hanno superato il predetto corso.
Gli ufficiali che superano il corso di applicazione o il corso di perfezionamento con ritardo per motivi di servizio riconosciuti con determinazione ministeriale ovvero per motivi di salute, sono iscritti in ruolo al posto che a essi sarebbe spettato se avessero superato il corso al loro turno.»;
c) all'articolo 735:
1) al comma 1, alinea dopo la parola: «prescritto» sono inserite le seguenti: «sono collocati nella categoria del complemento con obbligo di ultimare la ferma contratta.»;
2) al comma 1, le lettere a), b) e c) sono soppresse;
3) al comma 1-bis, le parole: «1-bis» sono sostituite dalla seguente: «3» e dopo le parole: «pari grado,» sono inserite le seguenti: «che ha frequentato l'accademia militare,»;
d) l'articolo 736 è sostituito dal seguente:
«Art. 736 (Corso applicativo per ufficiali del ruolo normale). - 1.
I sottotenenti del ruolo normale provenienti dai ruoli degli ispettori, sovrintendenti e appuntati e carabinieri sono ammessi a frequentare un corso applicativo:
a) anche con modalità telematica, di durata non inferiore a sei mesi se vincitori del concorso di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 651-bis;
b) di durata non inferiore a due anni se vincitori del concorso di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 651-bis.
2. Per i sottotenenti di cui al comma 1 che superano i corsi applicativi per essi prescritti il nuovo ordine di anzianità è determinato, con decreto ministeriale, in base alla graduatoria stabilita secondo le norme previste dal regolamento, fermo restando quanto stabilito dal comma 2, lettere a) e b), dell'articolo 651-bis.
3. I sottotenenti di cui al comma 1, lettera b) che non superano per una sola volta uno dei due anni del corso applicativo per essi previsto sono ammessi a ripeterlo e se lo superano sono promossi con l'anzianità attribuita agli ufficiali unitamente ai quali hanno superato il predetto corso.
4. I sottotenenti di cui al comma 1 che superano il corso applicativo per essi previsto con ritardo per motivi di servizio riconosciuti con determinazione ministeriale, ovvero per motivi di salute, sono iscritti in ruolo al posto che a essi sarebbe spettato se avessero superato il corso al loro turno.
5. I sottotenenti di cui al comma 1 che non superano il corso applicativo per essi previsto rientrano nella categoria di provenienza. Il periodo di durata del corso è in tali casi computato per intero ai fini dell'anzianità di servizio.»;
e) all'articolo 737:
1) nella rubrica, le parole: «tecnico-logistico» sono sostituite dalla seguente: «tecnico»;
2) al comma 1:
1.1) le parole: «tecnico-logistico» sono sostituite dalla seguente: «tecnico»;
1.2) le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «due anni»;
f) all'articolo 738:
1) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Gli ufficiali reclutati nel ruolo normale a nomina diretta, all'atto dell'ammissione al corso applicativo di cui all'articolo 722, sono vincolati a una ferma di sette anni, decorrente dall'inizio del rispettivo corso applicativo, che assorbe ogni altra ferma precedentemente contratta.»;
2) al comma 3, le parole: «tecnico-logistico» sono sostituite dalla seguente: «tecnico»;
g) all'articolo 740, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) tenenti dell'Arma dei carabinieri in ferma prefissata, ausiliari del corrispondente ruolo tecnico o forestale.»;
h) l'articolo 749 è abrogato;
i) all'articolo 755:
1) al comma 1:
1.1) al primo periodo, le parole: «e tenenti colonnelli del ruolo normale» sono sostituite dalle seguenti: «dei ruoli normale, forestale e tecnico»;
1.2) al secondo periodo, le parole: «l'acquisizione» sono sostituite dalle seguenti: «il miglioramento» e dopo le parole: «assolvimento delle funzioni» è inserita la seguente: «dirigenziali»;
2) al comma 3, dopo la parola: «frequenza» sono inserite le seguenti: «anche con modalità telematica».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-05-29;95#art-7