Capo II›Sez. I
Art. 4
Dotazioni complessive
In vigore dal 7 lug 2017
1. Al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 800:
1) al comma 1, la parola: «complessiva» è sostituta dalla seguente: «organica», le parole: «dei ruoli normale, speciale, tecnico logistico e forestale» sono soppresse e la parola: «4.188» è sostituita dalla seguente: «4.207»;
2) al comma 2, le parole: «e dei periti è fissata in 30.979» sono sostituite dalle seguenti: «è di 30.956» e le parole: «di cui 13.920 marescialli aiutanti sostituti ufficiali di pubblica sicurezza e periti superiori» sono soppresse;
3) al comma 3, le parole: «e dei revisori è fissata nel numero massimo di 21.182» sono sostituite dalle seguenti: «è di 21.701»;
4) al comma 4, la parola: «dotazione» è sostituita dalla seguente: «consistenza» e le parole: «e degli operatori e collaboratori è costituita da 65.464» sono sostituite dalle seguenti: «è di 58.877»;
5) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. Le dotazioni di cui al presente articolo possono essere rideterminate con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, fermo restando il volume organico complessivo e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, al fine di adeguare la consistenza al più efficace soddisfacimento delle esigenze operative e di economicità dell'azione amministrativa.»;
b) all'articolo 826, al comma 1:
1) all'alinea, le parole: «506 unità, di cui 463» sono sostituite dalle seguenti: «505 unità»;
2) alla lettera a), la parola: «colonnelli» è sostituita dalle seguenti: «generali di brigata»;
3) alla lettera b), la parola: «5» è sostituita dalla seguente: «6»;
4) alla lettera d), la parola: «170» è sostituita dalla seguente: «169»;
5) alla lettera e), la parola: «159» è sostituita dalla seguente: «157»;
6) alla lettera f), la parola: «170» è sostituita dalla seguente: «171»;
c) all'articolo 827, comma 1:
1) alla lettera e), le parole: «marescialli nei vari gradi» sono sostituite dalla seguente: «ispettori»;
2) alla lettera f), le parole: «brigadieri nei vari gradi» sono sostituite dalla seguente: «sovrintendenti»;
d) all'articolo 828, comma 1, alla lettera f) la parola: «subalterni» è sostituita dalla seguente: «inferiori»;
e) all'articolo 829, comma 1;
1) all'alinea, la parola: «96» è sostituita dalla seguente: «94»;
2) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) generale di divisione o brigata: 1»;
3) la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) ufficiali inferiori: 17»;
4) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: «b-bis) ispettori: 76.»;
f) all'articolo 830, comma 1:
1) all'alinea, la parola: «2.000» è sostituita dalla seguente: «1.000»;
2) alla lettera a), la parola: «colonnelli» è sostituita dalla seguente: «generali di brigata»;
3) dopo la lettera a) è inserita la seguente: «a-bis) colonnelli: 1;»;
4) alla lettera b), la parola: «3» è sostituita dalla seguente: «5»;
5) alla lettera c), la parola: «3» è sostituita dalla seguente: «2»;
6) alla lettera d), la parola: «232» è sostituita dalla seguente: «132»;
7) alla lettera e), la parola: «91» è sostituita dalla seguente: «40»;
8) alla lettera f), la parola: «1.670» è sostituita dalle seguenti: «819»;
g) all'articolo 2212-quater:
1) al comma 1, le parole: «, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 2214-quater, commi da 15 a 19,» sono soppresse;
2) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Fino al completo esaurimento del ruolo forestale degli ispettori di cui all'articolo 2212-bis, comma 2, la consistenza organica del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri di cui all'articolo 800, comma 2, si intende comprensiva delle unità del ruolo forestale degli ispettori.
1-ter. Fino al completo esaurimento del ruolo forestale dei sovrintendenti di cui all'articolo 2212-bis, comma 3, la consistenza organica del ruolo sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri di cui all'articolo 800, comma 3, si intende comprensiva delle unità del ruolo forestale dei sovrintendenti.
1-quater. Fino al completo esaurimento del ruolo forestale degli appuntati e carabinieri di cui all'articolo 2212-bis, comma 4, la consistenza organica del ruolo degli appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri di cui all'articolo 800, comma 4, si intende comprensiva delle unità del ruolo forestale degli appuntati e carabinieri.
1-quinquies. Fino al completo esaurimento del ruolo forestale dei periti di cui all'articolo 2212-bis, comma 5, la consistenza organica del ruolo degli ispettori dell'Arma dei carabinieri di cui all'articolo 800, comma 2, si intende comprensiva delle unità del ruolo forestale dei periti.
1-sexies. Fino al completo esaurimento del ruolo forestale dei revisori di cui all'articolo 2212-bis, comma 6, la consistenza organica del ruolo dei sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri di cui all'articolo 800, comma 3, si intende comprensiva delle unità del ruolo forestale dei revisori.
1-septies. Fino al completo esaurimento del ruolo forestale degli operatori e collaboratori di cui all'articolo 2212-bis, comma 7, la consistenza organica del ruolo degli appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri di cui all'articolo 800, comma 4, si intende comprensiva delle unità del ruolo forestale degli operatori e collaboratori.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-05-29;95#art-4