Capo IISez. I

Art. 4

Dotazioni complessive

In vigore dal 7 lug 2017
1. Al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 800: 1) al comma 1, la parola: «complessiva» è sostituta dalla seguente: «organica», le parole: «dei ruoli normale, speciale, tecnico logistico e forestale» sono soppresse e la parola: «4.188» è sostituita dalla seguente: «4.207»; 2) al comma 2, le parole: «e dei periti è fissata in 30.979» sono sostituite dalle seguenti: «è di 30.956» e le parole: «di cui 13.920 marescialli aiutanti sostituti ufficiali di pubblica sicurezza e periti superiori» sono soppresse; 3) al comma 3, le parole: «e dei revisori è fissata nel numero massimo di 21.182» sono sostituite dalle seguenti: «è di 21.701»; 4) al comma 4, la parola: «dotazione» è sostituita dalla seguente: «consistenza» e le parole: «e degli operatori e collaboratori è costituita da 65.464» sono sostituite dalle seguenti: «è di 58.877»; 5) dopo il comma 5 è inserito il seguente: «5-bis. Le dotazioni di cui al presente articolo possono essere rideterminate con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, fermo restando il volume organico complessivo e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, al fine di adeguare la consistenza al più efficace soddisfacimento delle esigenze operative e di economicità dell'azione amministrativa.»; b) all'articolo 826, al comma 1: 1) all'alinea, le parole: «506 unità, di cui 463» sono sostituite dalle seguenti: «505 unità»; 2) alla lettera a), la parola: «colonnelli» è sostituita dalle seguenti: «generali di brigata»; 3) alla lettera b), la parola: «5» è sostituita dalla seguente: «6»; 4) alla lettera d), la parola: «170» è sostituita dalla seguente: «169»; 5) alla lettera e), la parola: «159» è sostituita dalla seguente: «157»; 6) alla lettera f), la parola: «170» è sostituita dalla seguente: «171»; c) all'articolo 827, comma 1: 1) alla lettera e), le parole: «marescialli nei vari gradi» sono sostituite dalla seguente: «ispettori»; 2) alla lettera f), le parole: «brigadieri nei vari gradi» sono sostituite dalla seguente: «sovrintendenti»; d) all'articolo 828, comma 1, alla lettera f) la parola: «subalterni» è sostituita dalla seguente: «inferiori»; e) all'articolo 829, comma 1; 1) all'alinea, la parola: «96» è sostituita dalla seguente: «94»; 2) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) generale di divisione o brigata: 1»; 3) la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) ufficiali inferiori: 17»; 4) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: «b-bis) ispettori: 76.»; f) all'articolo 830, comma 1: 1) all'alinea, la parola: «2.000» è sostituita dalla seguente: «1.000»; 2) alla lettera a), la parola: «colonnelli» è sostituita dalla seguente: «generali di brigata»; 3) dopo la lettera a) è inserita la seguente: «a-bis) colonnelli: 1;»; 4) alla lettera b), la parola: «3» è sostituita dalla seguente: «5»; 5) alla lettera c), la parola: «3» è sostituita dalla seguente: «2»; 6) alla lettera d), la parola: «232» è sostituita dalla seguente: «132»; 7) alla lettera e), la parola: «91» è sostituita dalla seguente: «40»; 8) alla lettera f), la parola: «1.670» è sostituita dalle seguenti: «819»; g) all'articolo 2212-quater: 1) al comma 1, le parole: «, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 2214-quater, commi da 15 a 19,» sono soppresse; 2) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: «1-bis. Fino al completo esaurimento del ruolo forestale degli ispettori di cui all'articolo 2212-bis, comma 2, la consistenza organica del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri di cui all'articolo 800, comma 2, si intende comprensiva delle unità del ruolo forestale degli ispettori. 1-ter. Fino al completo esaurimento del ruolo forestale dei sovrintendenti di cui all'articolo 2212-bis, comma 3, la consistenza organica del ruolo sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri di cui all'articolo 800, comma 3, si intende comprensiva delle unità del ruolo forestale dei sovrintendenti. 1-quater. Fino al completo esaurimento del ruolo forestale degli appuntati e carabinieri di cui all'articolo 2212-bis, comma 4, la consistenza organica del ruolo degli appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri di cui all'articolo 800, comma 4, si intende comprensiva delle unità del ruolo forestale degli appuntati e carabinieri. 1-quinquies. Fino al completo esaurimento del ruolo forestale dei periti di cui all'articolo 2212-bis, comma 5, la consistenza organica del ruolo degli ispettori dell'Arma dei carabinieri di cui all'articolo 800, comma 2, si intende comprensiva delle unità del ruolo forestale dei periti. 1-sexies. Fino al completo esaurimento del ruolo forestale dei revisori di cui all'articolo 2212-bis, comma 6, la consistenza organica del ruolo dei sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri di cui all'articolo 800, comma 3, si intende comprensiva delle unità del ruolo forestale dei revisori. 1-septies. Fino al completo esaurimento del ruolo forestale degli operatori e collaboratori di cui all'articolo 2212-bis, comma 7, la consistenza organica del ruolo degli appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri di cui all'articolo 800, comma 4, si intende comprensiva delle unità del ruolo forestale degli operatori e collaboratori.».
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-05-29;95#art-4

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