Sez. IV
Art. 17
Reclutamento
In vigore dal 7 lug 2017
1. All'articolo 692 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, le parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «comma 4», dopo le parole: «concorso per titoli» sono inserite le seguenti: «riservato agli appuntati scelti» e le parole: «aggiornamento e» sono soppresse;
2) al comma 2, le parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «comma 4», le parole: «esame scritto, riservato agli appuntati scelti,» sono sostituite dalle seguenti: «esami, riservato» e la parola: «sette» è sostituita dalla seguente: «quattro»;
3) al comma 3, le parole: «L'esame scritto» sono sostituite dalle seguenti: «Gli esami» e le parole: «, consiste in risposte a un questionario articolato su domande volte» sono sostituite dalle seguenti: «sono volti»;
4) i commi 4-bis e 5 sono abrogati;
5) al comma 6, dopo la lettera e) è inserita la seguente:
«e-bis) ha prestato servizio come addetto in un comando di stazione o in altro incarico equipollente, individuato con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, per almeno due anni, con solo riferimento al concorso previsto dal comma 1.»;
6) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
«7-bis. Al fine di soddisfare le esigenze in materia di sicurezza e tutela ambientale, forestale e agroalimentare, è stabilito nei bandi di concorso di cui ai commi 1 e 2, il numero dei posti da riservare al personale già in possesso delle relative specializzazioni, in misura comunque non inferiore al 4 per cento dei posti. Il personale specializzato che concorre per tale riserva di posti non può concorrere, nel medesimo anno di riferimento, per la rimanente parte di posti disponibili.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-05-29;95#art-17