Sez. IV

Art. 18

Formazione e addestramento

In vigore dal 7 lug 2017
1. Al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni: a) l'articolo 775 è sostituito dal seguente: «Art. 775 (Corso di formazione professionale). - 1. Gli appuntati scelti vincitori del concorso per sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo 690, comma 4, lettera a) frequentano, anche con modalità telematica, un corso di formazione professionale, di durata non inferiore a un mese. Il superamento del corso è condizione per la nomina a vice brigadiere. 2. I programmi e le modalità di svolgimento del corso, nonché la composizione della commissione d'esame di fine corso, sono stabiliti con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri o dall'autorità da questi delegata. 3. Nell'ambito dello stesso anno solare, i corsi di aggiornamento e formazione professionale hanno termine anteriormente ai corsi di qualificazione di cui all'articolo 776.»; b) all'articolo 776, comma 1: 1) la parola: «2» è sostituita dalla seguente: «4»; 2) la parola: «vicebrigadiere» è sostituita dalle seguenti: «vice brigadiere»; c) all'articolo 776-bis: 1) alla rubrica, le parole: «di specializzazione» sono sostituite dalle seguenti: «integrativo specialistico»; 2) al comma 1: 1.1.) le parole: «arruolati nella» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alla»; 1.2.) le parole: «4-bis» sono sostituite dalle seguenti: «7-bis»; 1.3.) le parole: «ammessi a frequentare un corso di specializzazione della durata non inferiore a tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «avviati ad un corso integrativo specialistico le cui modalità di svolgimento e i relativi programmi sono stabiliti con determinazione del Comandante Generale».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-05-29;95#art-18

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