Capo IV
Art. 38
Modifiche al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449
In vigore dal 7 lug 2017
1. Al Titolo I, Capo I, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all', il comma 3-bis è sostituito dal seguente:
«3-bis. Agli appartenenti alla carriera dei funzionari la pena pecuniaria è inflitta dal Capo del Dipartimento, previo parere del consiglio centrale di Disciplina nella composizione di cui all', comma 1.»;
b) all', il comma 4-bis è sostituito dal seguente:
«4-bis. Agli appartenenti alla carriera dei funzionari la deplorazione è inflitta dal Capo del dipartimento, previo giudizio del Consiglio centrale di disciplina nella composizione di cui all', comma 1.»;
c) all', comma 4, all', comma 6, all', commi 1 e 2, all', commi 2 e 3, e all', comma 1, le parole: «Direttore generale del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria» sono sostituite dalle seguenti: «capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria»;
d) all', commi 1, 2 e 4, la parola «Ministro» è sostituita dalle seguenti: «capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria» e le parole: «Direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria» sono sostituite dalle seguenti: «Direttore generale del personale e delle risorse»;
e) l' è sostituito dal seguente:
« (Consiglio centrale e consiglio regionale disciplina). - 1. Con decreto del capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria è costituito il consiglio centrale di disciplina, così composto:
a) dal direttore generale di una direzione generale del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria diversa dalla direzione generale del personale e delle risorse, che lo convoca o lo presiede;
b) da un dirigente penitenziario che non presti servizio presso la direzione generale del personale e delle risorse;
c) da un dirigente penitenziario ovvero appartenente alla carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria con qualifica dirigenziale, che non presti servizio presso la direzione generale del personale e delle risorse;
d) da un appartenente alla carriera dei funzionari del Corpo con funzioni di segretario.
2. Con le stesse modalità si procede alla nomina di un pari numero di supplenti per i membri di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1.
3. Con decreto del provveditore regionale è costituito, in ogni provveditorato, il consiglio regionale di disciplina, composto da:
a) un dirigente penitenziario, che lo convoca e lo presiede, con esclusione del direttore dell'istituto ove presta servizio l'incolpato;
b) due appartenenti alla carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria, che non prestino servizio presso lo stesso istituto dell'incolpato;
c) due appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria con qualifica non inferiore a quella di ispettore capo, che non prestino servizio presso lo stesso istituto dell'incolpato.
d) un appartenente al ruolo ispettori del Corpo di polizia penitenziaria con funzioni di segretario.
4. Con le stesse modalità si procede alla nomina di un pari numero di supplenti per i membri di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 3.
5. Il consiglio regionale di disciplina è competente a giudicare gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria che prestano servizio nell'ambito provveditoriale.
6. Il presidente o i membri dei consigli di disciplina possono essere ricusati e debbono astenersi ove si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 149 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Il relativo procedimento è regolato dal suddetto articolo.
7. I componenti del consiglio di cui al presente articolo sono vincolati al segreto d'ufficio.
8. I componenti del consiglio centrale e dei consigli regionali durano in carica tre anni.»;
f) all' il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Le predette autorità, ove ritengano che l'infrazione comporti l'irrogazione di una delle predette sanzioni, dispongono che venga svolta inchiesta disciplinare affidandone lo svolgimento ad un funzionario istruttore che appartenga ad istituto, ufficio o servizio diverso da quello dell'inquisito e che sia di livello dirigenziale, qualora l'infrazione comporti la sanzione della destituzione, della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria, negli altri casi, purchè avente qualifica superiore a quella dell'incolpato»;
g) all', le parole: «Ministro di grazia e giustizia» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro della giustizia.»;
h) all', comma 2; le parole: «direttore dell'ufficio centrale del personale» sono sostituite dalle seguenti: parole «direttore generale del personale e delle risorse»;.
Storico versioni
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